Rottamazione Equitalia Cartelle Prescritte.

La Rottamazione Equitalia delle cartelle di pagamento è stata introdotta dall’art. 6 del D.L. 193/2016 successivamente convertito in legge.

La normativa prevedeva la chiusura agevolata del debito con Equitalia. Inizialmente era possibile aderire alla definizione agevolata sino al 31 marzo 2017, poi prorogata al 21 aprile 2017. La questione che si vuole esaminare in questo post è che cosa accade se il debitore che ha aderito alla rottamazione ignorava che alcune cartelle erano prescritte?

Puoi leggere questo post per aver informazioni sulla prescrizione delle cartelle di pagamento.

Oppure questo in merito alla decadenza delle cartelle di pagamento.

Di seguito la disamina di un caso dove il debitore che inizialmente ha chiesto la rottamazione di alcune cartelle di pagamento successivamente scopriva che alcune di esse erano prescritte.

“Tizio aderiva alla c.d. rottamazione cartelle esattoriali prevista dall’art. 6 del Decreto Legge n. 193 del 22.10.2016. Prima di inviare la richiesta, Tizio chiedeva ad Equitalia la copia di tutti gli estratti di ruolo con i relativi debiti iscritti e di tutte le cartelle ed avvisi di pagamento notificati. Tali documenti venivano consegnati dopo il 31.03.17, con precisione dopo circa due mesi e mezzo dalla richiesta. Dato che il termine ultimo per proporre l’istanza di rottamazione era il 31.03.2017, Tizio aderiva al beneficio previsto dal legislatore senza conoscere se le richieste di pagamento per i debiti iscritti a ruolo fossero mai state notificate e se le stesse notifiche erano regolari.

Successivamente, quando Equitalia forniva tutti gli atti, Tizio apprendeva che alcune cartelle di pagamento erano prescritte.

La questione che emerge è se la prescrizione possa essere fatta valere in giudizio chiedendo la cancellazione dei debiti iscritti a ruolo, nonostante gli stessi abbiamo formato oggetto della domanda ex art. 6 Decreto Legge n. 193 del 2016.

L’art 6 del Decreto legge 193/2016 dispone che il debitore può estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora etc. Sono dovute solo le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitali ed interessi; l’aggio ed i rimborsi delle spese per le procedure esecutive e per la notifica delle cartelle. La norma prevede che nella domanda devono essere indicati il numero di giudizi pendenti e l’espressa rinuncia agli stessi. Tale rinuncia in via di una interpretazione estensiva pare applicabile anche all’instaurazione di futuri giudizi sulle cartelle per le quali si è aderito alla rottamazione.

Chiedere accesso alla rottamazione equivale al riconoscimento di un debito e conseguente interruzione della prescrizione. A dire il vero ci troviamo di fronte ad un atto con natura transattiva, in quanto vi sono delle reciproche concessioni: una riduzione del debito subordinato ad una serie di adempimenti gravosi per il debitore – rinuncia ai giudizi in corso e rigoroso rispetto delle scadenze nel pagamento delle rate-.

Il problema che qua si pone non è tanto l’interruzione della prescrizione ma che alcuni debiti erano già prescritti al momento della domanda.

Quale sarà la sorte per le cartelle prescritte?

Dobbiamo richiamare l’art. 2937 c.c., che disciplina la rinunzia alla prescrizione e che può essere effettuata solo se questa è maturata. Secondariamente, la rinuncia può essere anche tacita, il codice in tal senso parla di: “un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione”.

L’avviamento della procedura per accedere ai benefici dell’art. 6 D.l. 193 è un fatto dal quale si desume la volontà del debitore di non far valere la prescrizione – rinuncia tacita alla prescrizione -. E’ pur vero che tale comportamento è stato generato dal ritardo di Equitalia nel fornire i dati richiesti a Tizio. Esiste un obbligo di consegnare gli atti richiesti entro 30 giorni.

Se Tizio avesse saputo che alcune cartelle erano prescritte non avrebbe chiesto la rottamazione. Di conseguenza si pone la questione se l’errore del debitore sulla conoscenza dell’avvenuta prescrizione rende nulla la rinuncia tacita alla prescrizione. In linea di massima la giurisprudenza di legittimità ed anche la dottrina considera irrilevante l’ignoranza del debitore circa l’effettiva conoscenza sulla maturazione della prescrizione. L’indagine in tal caso si limita alla sola condotta oggettiva. Cass. Civ. 3672 del 1988.

La domanda ex art. 6 D.l. 193/2016 è sia riconoscimento del debito con conseguente interruzione della prescrizione di tutti i debiti sia rinuncia alla prescrizione per tutti i debiti per i quali è già maturata la prescrizione. Non sembra neanche praticabile la via di invocare l’errore sulla conoscenza della prescrizione, in quanto per la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria per valutare se vi è stata una rinuncia tacita alla prescrizione è sufficiente un’indagine sulla mera condotta del debitore tralasciando ogni valutazione di tipo soggettiva.

Come abbiamo già accennato, la rinuncia alla prescrizione mediante la richiesta di rottamazione è stata causata dal ritardo di Equitalia nella trasmissione degli atti richiesti a Tizio. L’art. 2 bis della legge n. 241/90 statuisce che:” Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.” Tale norma, oltre che alla pubblica amministrazione, si applica anche ad Equitalia, come è stato più volte ribadito dal Consiglio di Stato e numerosi T.A.R..

In conclusione se appare poco praticabile la via di ottenere l’annullamento della rinuncia alla prescrizione per errore, Tizio potrebbe agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno causato da Equitalia per il ritardo nella conclusione del procedimento di accesso agli atti. A tal proposito si parla di “danno di ritardo”, avente natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c.. In merito alla giurisdizione, dopo un periodo di incertezze, questa è esclusiva del Giudice Amministrativo. Trovandoci innanzi ad una responsabilità di natura extracontrattuale, in sede giudiziaria bisognerà provare sia la condotta dolosa o colposa unitamente al rapporto causale. Prova non di certo agevole. Equitalia potrebbe facilmente discolparsi eccependo che il ritardo è imputabile al numero sproporzionato di richieste di accesso agli atti, liberandosi così da ogni responsabilità.”

Per sapere se Equitalia ha chiesto l’iscrizione di gravami, dato che le iscrizioni possono avvenire anche senza notifica, è bene effettuare delle visure. Per i beni immobili si può eseguire una visura catastale su persona per identificare tutti gli immobili intestati ad una persona si fisica che giuridica. Identificati tutti i beni immobili si possono effettuare delle visure ipotecarie per conoscere tutti i gravami iscritti sugli immobili.

Per i beni mobili registrati bisogna fare un rintraccio veicoli intestati. Successivamente eseguire una visura targa su ogni veicolo rintracciato.

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