Rappresentanza Senza Potere, Il Falsus Procurator.
La rappresentanza senza potere si ha quando colui che ha agito come rappresentante con il terzo per la stipula di un contratto non aveva i poteri oppure ha ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli.
La rappresentanza senza potere viene disciplinata dall’art. 1398 del codice civile.
La questioni che subito si pongono quando parliamo della rappresentanza senza potere è il tipo di effetto che ha il contratto concluso da chi non aveva la rappresentanza e la tutela del terzo che ha in buona fede confidato nei poteri del falsus procurator.
Prima di addentrarci nell’argomento bisogna brevemente richiamare l’istituto della rappresentanza disciplinato dal codice civile. Con la rappresentanza al rappresentante viene conferito il potere di agire in sostituzione del rappresentato per il compimento di uno ho più atti giuridici.
Nella pratica spesso un persona delega ad altri il potere di compiere negozi giuridici che producono effetti direttamente nella sfera giuridica del rappresentante.
Si pensi all’imprenditore Tizio che per stipulare un contratto di fornitura conferisce la procura al dipendente Caio. In questo caso il contratto che verrà stipulato da Caio produrrà direttamente effetti nella sfera giuridica di Tizio. In altre parole è come se Tizio avesse stipulato in prima persona il contratto con il terzo.
Nella rappresentanza il rappresentato deve attribuire al rappresentante il potere di agire in nome e per conto proprio mediante un atto che prende il nome di procura.
Secondariamente quando il rappresentante andrà a contrattare con il terzo deve rendere noto che sta agendo in nome e per conto del rappresentante. Si parla di c.d. “contemplatio domini”.
Il rappresentato deve esternare al terzo il potere rappresentativo.
“Nel sistema del codice vigente la spendita del nome del rappresentato deve essere espressa, nel senso cioè che chi contratta per conto altrui deve portare a conoscenza dell’altro contraente che egli agisce non solo nell’interesse, ma anche nel nome di un soggetto diverso il quale, in tal modo, acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal contratto”. Cass. n. 10989/1996
Il rappresentante non ha il dovere di provare o mostrare la procura. Tuttavia il terzo ha la facoltà, ma non il dovere, di chiedere la procura.
Fatta questa breve premessa cerchiamo di capire quando il contratto viene concluso da chi non aveva il potere oppure da chi ha ecceduto i limiti della procura.
Il contratto concluso dal falsus procurator è inefficace. Significa che il contratto non produce effetti, come se non fosse mai stato concluso. Pertanto il terzo non può chiederne l’esecuzione. Può accadere che il terzo stipulando il contratto con il falsus procurator abbia subito dei danni. In questo caso la legge tende a tutelare che il terzo che in buona fede ha fatto affidamento sul rappresentante. Pertanto potrà chiedere solo il risarcimento dei danni subiti. Si parla solo di danni negativi e non di mancato guadagno. Ovviamente tali danni andranno provati in corso di causa e l’onere della prova grava sul terzo che li ha subiti.
Il legislatore all’art. 1398 c.c. ha voluto tutelare il terzo per i danni subiti per la conclusione del contratto con il rappresentante senza potere ma ha escluso che il contratto concluso produca effetti nei confronti del falsus procurator.
E’ anche possibile che il rappresentato ratifichi l’operato del rappresentate senza procura facendo diventare il contratto efficace.
Dal punto di vista pratico il rappresentato può negare di aver conferito la procura al rappresentante. Si pensi al caso in cui la procura è stata conferita verbalmente. Qualora il terzo agisca in giudizio per ottenere la dichiarazione di efficacia e anche l’esecuzione del contratto, dovrà provare che il rappresentato aveva conferito la procura al rappresentante. La prova può essere data con qualunque mezzo.
Se il terzo ritiene che sia difficile fornire tale prova può agire nei confronti del rappresentante per ottenere il risarcimento del danno.
Un caso pratico.
Tizio proprietario di una bmw chiede all’amico Caio di portare l’auto nell’officina Beta per far effettuare delle riparazioni. Caio come da intese con Tizio si reca presso l’officina Beta e chiede che vengano eseguiti i lavori commissionati da Tizio. Completati i lavori, l’officina Beta emette la fattura per tutti i lavori effettuati al sig. Tizio. Dopo alcuni mesi la fattura non è stata pagata, pertanto l’officina Beta fa un sollecito di pagamento al sig. Tizio. Lo stesso rifiuta il pagamento in quanto sostiene di non aver dato mai alcun incarico a Caio per far riparare la bmw. Su consiglio del legale di fiducia, l’officina Beta emette una nota di credito sulla fattura emessa a Tizio e contestualmente emette una nuova fattura a nome di Caio dove chiede le somme per gli interventi fatti sulla bmw.
Caio rifiuta il pagamento, in quanto sostiene di aver agito in nome e per conto di Tizio e che tale situazione è stata portata a conoscenza dell’officina Beta, che emetteva la prima fattura a nome di Tizio. A questo punto l’officina Beta chiede l’emissione di un decreto ingiuntivo sulla scorta della seconda fattura nei confronti di Caio. Quest’ultimo propone opposizione al decreto ingiuntivo sostenendo che anche qualora avesse agito come falsus procurator il decreto ingiuntivo è nullo. A tal proposito Caio invocava l’applicazione del dell’art. 1398 c.c., il quale espressamente prevede l’inefficacia del contratto concluso senza rappresentanza. Il decreto ingiuntivo verrà rigettato. Seguendo il dettato dell’art. 1398 c.c., l’officina Beta aveva il diritto di ottenere solo il risarcimento del danno subito per aver stipulato il contratto con il falsus procurator. In tale situazione, l’officina Beta avrebbe dovuto citare Caio al solo fine di ottenere i danni subiti e non l’esecuzione del contratto.