Opposizione all’Esecuzione Cartella di Pagamento: C. Cost. Sent. n. 114/2018
Opposizione all’Esecuzione Cartella di Pagamento è il tema recentemente affrontato dalla Corte Costituzione con la recentissima sentenza n. 114 del 31 maggio 2018.
La Corte ha ritenuto illegittima l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione cartella di pagamento in materia tributaria.
Per comprendere al meglio il tenore della sentenza occorre fare un’analisi della situazione normativa in materia di opposizione all’esecuzione cartella di pagamento.
In primo luogo bisogna rilevare che la vicenda ruota attorno all’art. 57 comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999, n. 46, che disciplina l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi nel regime della riscossione delle imposte sul reddito.
La materia della riscossione coattiva ha subito delle sostanziali modifiche a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa sul contenzioso tributario (d.lgs. n. 546 del 1992) e sulla riscossione mediante ruolo (d.lgs. n. 46 del 1999).
In particolare la nuova normativa sul contenzioso tributario prevede una netta ripartizione della giurisdizione relativa alla riscossione coattiva, tra giudice tributario e giudice ordinario dell’esecuzione.
Viene sancito che a seguito della notifica della cartella di pagamento le controversie riguardanti l’esecuzione forzata sono di competenza del giudice ordinario.
Il confine dunque tra giurisdizione tributaria e ordinaria è segnato dalla notifica della cartella di pagamento.
Fino a tale atto le controversie sono devolute al giudice tributario. Successivamente alla notifica della cartella di pagamento la giurisdizione spetta al giudice ordinario e specificatamente al giudice dell’esecuzione.
La differenza è notevole in quanto il giudice tributario ha il potere di sospendere l’esecuzione quando dall’atto impugnato può derivare al ricorrente un danno grave ed irreparabile (art. 47 del d.lgs. 546 del 1992), mentre il giudice dell’esecuzione può sospendere l’esecuzione quando ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno (art. 60 del d.P.R. n. 602 del 1973).
Ciò premesso bisogna osservare che l’art. 57 del DPR 602/1973 in merito all’opposizione all’esecuzione e alla giurisdizione ordinaria precisa che non sono ammesse:
- le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile (opposizione all’esecuzione), fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
- le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo (opposizione agli atti esecutivi).
La corte rileva al riguardo che mentre le opposizioni agli atti esecutivi sono garantite in quanto sono tutte ammesse con la sola eccezione delle opposizioni che riguardano la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, sulle opposizioni all’esecuzione vi è qualche ostacolo giacché l’art. 57 ammette solo le opposizioni che attengono alla pignorabilità dei beni, ma esclude tutte le altre.
Pertanto ai sensi di tale normativa il contribuente, una volta notificata la cartella di pagamento può opporsi all’esecuzione forzata davanti al giudice dell’esecuzione solo se essa riguardi la pignorabilità dei beni.
La Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale norma ha rilevato che in realtà è inammissibile l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. in quanto è proponibile il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ricorso proponibile al giudice tributario con cui è possibile contestare il titolo sui cui si fonda la riscossione esattoriale.
Quindi la Consulta esplicita che l’art. 57 va raccordato con l’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che demanda alla giurisdizione del giudice tributario le contestazioni del titolo su cui si fonda la riscossione esattoriale. Se il contribuente dunque contesta il titolo della riscossione coattiva, la controversia così introdotta appartiene alla giurisdizione del giudice tributario e l’atto processuale di impulso è il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, proponibile avverso «il ruolo e la cartella di pagamento», e non già l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. Civ.
Pertanto ad avviso della Corte la tutela del contribuente è sempre garantita, poiché vi è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi in ordine alle doglianze della parte assoggettata a riscossione esattoriale. Se dunque non è ammissibile l’opposizione all’esecuzione davanti al giudice ordinario, la stessa è proponibile al giudice tributario ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/1992.
Tuttavia però ad avviso della Corte dall’art. 57 contestato emerge un altro problema. Se la giurisdizione del giudice tributario non sia configurabile, il contribuente resta senza tutela.
Il dato letterale dell’articolo 57 infatti afferma semplicemente l’inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione senza distinguere tra le ipotesi in cui la stessa ricada nella configurabilità del giudice tributario o meno.
Il tribunale di Trieste che ha sollevato la questione osserva che ai sensi dell’art. 57 l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile in ogni caso e quindi anche ove la fattispecie sia fuori dall’area della giurisdizione del giudice tributario e non sia pertanto ammissibile il ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Ad avviso della Corte Costituzionale la doglianza del Tribunale di Trieste è fondata, in quanto se la contestazione all’esecuzione non rientri nella giurisdizione tributaria ma nella giurisdizione ordinaria, non sarebbe possibile per il contribuente proporre opposizione all’esecuzione per contestare il diritto a procedere alla riscossione. Ciò ad avviso della consulta confligge con gli articoli 24 e 113 della costituzione, dovendo sempre essere garantita una risposta di giustizia a chi si oppone all’esecuzione.
Nel caso in esame infatti una società si era opposta al titolo contenuto nella cartella di pagamento davanti al giudice tributario.
Successivamente la società aveva proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 davanti al giudice dell’esecuzione contestando il diritto di agire dell’agente di riscossione con il pignoramento presso terzi in quanto in caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecuzione, non si deve procedere all’esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino a 120 giorni.
Il tribunale di Trieste ha dunque ritenuto la vicenda rientrante nella propria giurisdizione in quanto il giudizio riguarda atti di esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella esattoriale, ritenendo che la contestazione della società riguardi il diritto a procedere all’esecuzione e non la mera regolarità formale del titolo, dovendosi qualificare come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc.
La Consulta rileva in conclusione l’assenza di tutela giurisdizionale in tutti quei casi come nell’ipotesi della vicenda in esame, in cui sussiste la giurisdizione ordinaria trattandosi di atti successivi alla notifica della cartella ( ad esempio casi in cui sia intervenuto l’adempimento del debito tributario o lo stesso si sia estinto per una causa sopravvenuta come la rottamazione della cartella) e l’azione sia configurabile come opposizione all’esecuzione ex art. 615, in quanto si contesta il diritto di procedere alla riscossione.
Avv. Paola Zarzaca