Guida al danno cagionato da cose in custodia: ex art. 2051 del codice civile
Il danno cagionato da cose in custodia è disciplinato dall’articolo 2051 del codice civile.
Il codice civile prevede che: del danno cagionato dalle cose in custodia ne risponda colui che le detenga, indipendentemente dal titolo, tranne nel caso in cui venga provato il caso fortuito.
Ti sei ferito in un parco divertimenti? Sei inciampato su un manto stradale dissestato? Sei scivolato sul tuo pavimento a causa dell’umido provocato dalle infiltrazioni d’acqua provenienti dall’appartamento del vicino. In tutti questi casi, forse, puoi ottenere un risarcimento del danno cagionato da cose in custodia ai sensi dell’articolo 2051 c.c.
In questo post verrà affrontata la trattazione di una forma di responsabilità civile prevista dal nostro ordinamento, ovvero, quella del danno cagionato da cose in custodia, prevista e disciplinata dalla norma 2051 del codice civile.
Innanzi tutto, si parla di responsabilità extracontrattuale, in quanto tra i soggetti coinvolti, danneggiato e danneggiante, non sussiste alcun rapporto contrattuale.
L’art. 2051 c.c. recita che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Come deve essere interpretata la “custodia”? E cosa si intende per “cosa in custodia”?
Partendo dal sostantivo “custodia”: secondo l’orientamento giurisprudenziale, affinché sussista il “rapporto di custodia”, è sufficiente la presenza di un’effettiva possibilità di controllo e di governo del soggetto su una determinata cosa, nonché la disponibilità immediata della stessa. Quindi, per estensione, il “custode” potrebbe essere anche non solo il proprietario della “cosa”, ma anche l’usufruttuario, il detentore, o il possessore.
Ad esempio, in materia di locazione, il conduttore ha la disponibilità immediata e materiale dell’immobile, ed esercita su di esso un potere di governo: per cui potrà essere considerato come “responsabile del danno cagionato a terzi ai sensi dell’art. 2051 c.c.”, qualora abbia causato un danno da infiltrazione al vicino perché ha allagato l’appartamento.
Chiarito il concetto di “custodia”, serve adesso analizzare che cosa si intenda con il termine “cosa”.
Con il termine “cosa”, si intende qualsiasi elemento inanimato sia esso mobile o immobile. Ove il danno, invece, sia stato cagionato da una persona o da un animale, non trova applicazione l’articolo 2051 del codice civile.
Ma come può un soggetto ritenersi responsabile se il danno è causato da una cosa inanimata?
Per poter rispondere a tale interrogativo occorre fare una premessa.
Il nostro ordinamento prevede due forme di responsabilità, quella contrattuale e quella extracontrattuale.
Nella prima ipotesi, come si può intuire, la responsabilità deriva principalmente dall’inadempimento di un contratto in essere tra le parti. Nella seconda ipotesi , invece, il soggetto danneggiante sarà chiamato a risarcire il danno cagionato ad un altro soggetto, detto “danneggiato”, per il fatto illecito commesso nei suoi confronti con un comportamento doloso ovvero colposo. Tale responsabilità trae origine dalla violazione del principio del neminem laedere (dovere di non offendere nessuno) e trova la sua fonte normativa nell’art. 2043 codice civile.
Sia l’art. 2043 c.c. sia l’art. 2051 c.c., dunque, prevedono delle ipotesi di responsabilità extracontrattuale, ma con delle differenze significative sul piano probatorio.
Infatti, affinchè un soggetto sia chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2043 c.c., è necessario che il danno sia stato cagionato da un suo comportamento doloso o colposo, o più semplicemente scaturisca da una sua condotta intenzionale o a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia.
Quindi, il soggetto danneggiato che intenda citare in giudizio il danneggiante, al fine di chiedere e ottenere il risarcimento dei danni patiti, dovrà fornire la prova di più elementi:
- Il fatto
- L’evento dannoso
- Il nesso di causalità tra il fatto e l’evento
- Il dolo o quantomeno la colpa sussistente in capo al danneggiante
Ne consegue, che la prova ricade su chi agisce in giudizio, che di fatto, è tenuto a provare gli accadimenti posti a fondamento della sua domanda.
Diverso, appare invece l’onere probatorio nell’ipotesi di cui all’art. 2051 del codice civile, questo perché la responsabilità ai sensi dell’articolo 2051 c.c. è un tipo di responsabilità definita dall’ordinamento come “oggettiva”, ovvero, la responsabilità del soggetto sorge già al solo verificarsi dell’evento lesivo, a meno che non venga provato che il danno non è stato causato da un caso fortuito e che quindi non era prevedibile ed evitabile dal custode della cosa.
Quindi nel caso in cui si voglia esperire un’azione per risarcimento del danno cagionato da cose in custodia, quale prova dovrà fornire il danneggiato in giudizio?
In base a quanto detto egli potrà limitarsi a provare:
- L’evento dannoso
- Il nesso di causalità tra il danno subito e la cosa in custodia
Per una maggiore chiarezza, è opportuno precisare che il nesso di causalità sussiste ove l’evento dannoso sia stato causato direttamente dalla cosa in custodia.
Ma quindi il custode risponde sempre e comunque?
No, l’art. 2051 c.c. prevede anche la cosiddetta prova liberatoria: se infatti il convenuto in giudizio riesce a dimostrare che il danno sia stato cagionato da caso fortuito, la sua responsabilità verrà meno.
Cosa si intende per caso fortuito?
Il caso fortuito è rappresentato da quell’evento eccezionale, impreveduto e imprevedibile che ha cagionato il danno, quindi occorre fornire la prova che l’evento dannoso è stato causato da un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno.
Le ipotesi di caso fortuito possono essere raggruppate in tre grandi categorie:
- Fatto naturale (es. terremoto, tempesta)
- Fatto del terzo (intervento di un soggetto terzo che cagiona l’evento danno)
- Fatto del danneggiato (es. condotta imprudente del danneggiato).
Consigli pratici
Se pensi di aver subito un danno chiedi una consulenza legale online. Se il danno è stato cagionato da un bene immobile, puoi chiedere una visura catastale per conoscere il proprietario. Se il danno è stato cagionato da un bene mobile registrato, attraverso una visura targa è possibile risalire al proprietario.
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Dott.ssa Lia Cosenza