Riparazione Antieconomica del veicolo. Cosa fare?
La riparazione antieconomica si verifica ogniqualvolta le somme necessarie per riparare il danno subito durante un sinistro sono superiori al valore di mercato del mezzo.
La riparazione antieconomica è una situazione frequente nei sinistri stradali.
Esempio classico, Tizio alla guida della sua Fiat 600 del 2004 viaggia tranquillamente sulla via Alfa, giunto in prossimità dell’incrocio con la via Beta, adottando la massima prudenza – come previsto dal codice della strada – decelera prima di impegnarlo. Nonostante la massima cautela, Caio che percorreva la via Beta a bordo della sua BMW X5 non si cura minimamente della segnaletica verticale ed orizzontale che impone lo stop all’incrocio con la via Alfa ed impatta pesantemente con la Fiat 600 del povero Tizio. L’urto è tremendo ma per fortuna nessuno dei conducenti riporta lesioni. Sfortunatamente l’autoveicolo di Tizio subisce grossi danni. Caio riconosce immediatamente la sua responsabilità, rilascia tutti i suoi dati a Tizio ed assicura di denunciare immediatamente il sinistro alla propria compagnia assicurativa.
Nonostante la disavventura, Tizio pensa che presto potrà avere la sua cara Fiat 600 del 2004. Purtroppo, i fatti si svolgono diversamente. Quando l’auto viene esaminata dal perito della compagnia, vengono stimati € 4.500 di danni ma il valore commerciale dell’auto di Tizio al momento del sinistro era di appena € 900. La compagnia assicuratrice offre una somma pari al valore di mercato del mezzo giustificandosi che la riparazione è antieconomica. A questo punto Tizio prova a contattare il suo legale di fiducia per avere lumi in merito.
La riparazione antieconomica trova il suo fondamento nell’art. 2058 comma II del codice civile.
La giurisprudenza di merito e di legittimità è solita, tranne sporadici episodi, applicare tale principio costantemente. Cerchiamo di capire meglio. L’art. 2058 del codice civile al comma primo riconosce al danneggiato il diritto di ottenere il risarcimento in forma specifica qualora questo sia in parte o tutto possibile. Nell’esempio fatto sopra, Tizio che subisce un danno da Caio, il quale lo riconosce, chiede il risarcimento in forma specifica. In altre parole vuole che la sua auto sia ripristinata allo stato precedente il sinistro.
La legge riconosce questo diritto a Tizio, ma precisa che lo stesso per trovare applicazione deve essere fattibile. Nel caso in questione non ci sono problemi, in quanto l’auto di Tizio può essere riparata. Allora perché Tizio si è visto rifiutata la richiesta integrale del risarcimento del danno dalla compagnia che assicurava per la r.c.a. l’auto condotta da Caio? Il motivo si trova nel comma II dell’art. 2058 c.c., il quale limita ulteriormente l’ambito di applicazione della regola del risarcimento in forma specifica. Infatti, il Giudice, quando il risarcimento in forma specifica risulta troppo oneroso, può disporre il c.d. risarcimento per equivalente. Tornando al nostro esempio, la Fiat 600 aveva un valore di appena € 900 mentre i danni subiti erano pari € 4.500. E’ un classico caso dove il risarcimento in forma specifica risulta troppo oneroso, ed ecco che viene applicato il risarcimento per equivalente previsto dal comma secondo.
Ricapitolando, il legislatore pone come regola il risarcimento in forma specifica quando possibile. Ad esempio, il quadro di un famoso pittore distrutto dolosamente non potrà mai essere risarcito in forma specifica, in quanto si tratta di un bene infungibile. Ci sono anche dei casi in cui il risarcimento in forma specifica è possibile pero risulta troppo oneroso per il danneggiante, ed ecco che il giudice può predisporre il risarcimento per equivalente. Il simpatico esempio sopra fatto è un classico caso dove il giudice, qualora interpellato da Tizio, andrà ad applicare il risarcimento per equivalente anziché quello in forma specifica.
Tranne qualche rara eccezione, in caso di riparazione antieconomica la giurisprudenza di legittimità e di merito utilizza il c.d. risarcimento per equivalente ex. art. 2058 comma II c.c..
Di seguito qualche esempio: Cass. n. 21012/2010 “La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058, secondo comma, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.”
In tal senso anche la sentenza n. 2402 Cassazione Civie III Sez. del 1998. Si segnala anche la più recente Ordinanza n. 9367 del 2014 della Corte di Cassazione o ancora la sentenza n. 2402 del 2008 della Corte di Cassazione.
Tutto ciò premesso, il nodo cruciale della questione è cercare di capire quando nel caso concreto il risarcimento in forma specifica viene considerato eccessivamente oneroso e quindi il giudice opterà per una condanna per equivalente ai sensi dell’art. 2058 comma II c.c.. Nell’esempio fatto con ogni probabilità, qualora Tizio volesse intentare un’azione giudiziaria, otterrebbe una sentenza che condannerebbe la compagnia di Caio al risarcimento per equivalente. Come abbiamo detto i danni al mezzo sono € 4.500 mentre il valore di mercato è di appena € 900. Ovviamente questo è un caso abbastanza semplice.
I problemi interpretativi possono sorgere quando ci muoviamo in una zona limite.
Supponiamo che il danno subito da Tizio sia € 1500. Cosa farà il Giudice adito in questo caso? Potrebbe anche disporre una sentenza di condanna in forma specifica, ovvero l’assicurazione dovrebbe corrispondere a Tizio la somma di € 1.500. Il motivo risiede nel fatto che in caso di risarcimento per equivalente a Tizio andrebbero risarcite anche ulteriori somme (se provate) oltre al valore di mercato del mezzo. Quali? Le spese per il passaggio di proprietà, se Tizio decide di sostituire la Fiat 600 con un’altra auto usata, la spese necessarie per demolire la Fiat 600, i giorni non goduti di bollo e assicurazione, eventuali somme per noleggiare un’auto di cortesia. Allora è facile intuire che se alle € 900, valore della Fiat 600, aggiungiamo queste ulteriori spese, ecco che l’assicurazione sia che in caso di esecuzione in forma specifica che per equivalente dovrà sborsare una somma molto simile.
La differenza potrebbe essere di qualche centinaio di Euro. Quindi in questa situazione il Giudice potrebbe benissimo optare per l’esecuzione in forma specifica, tanto sia nell’uno che nell’altro caso il risarcimento avrà una portata molto simile nei confronti del danneggiante. Ovviamente la parte deve portare all’attenzione del Giudice tutti gli elementi probatori utili per ottenere una condanna al risarcimento in forma specifica ai sensi dell’art. 2058 comma I c.c.
Concludendo, è bene tenere a mente che ogni volta che parliamo di riparazione antieconomica, oltre al valore di mercato del mezzo andranno risarcite le spese per la demolizione dell’auto incidentata e cancellazione dal PRA con consegna della Targa, i giorni non goduti di bollo ed assicurazione, l’eventuale passaggio di proprietà per l’acquisto di un’auto usata, le somme necessaria per eventuale Visura Targa o Certificato Cronologico Pra, e/o le somme per messa su strada se si tratta di auto nuova, oltre alle somme di auto di cortesia qualora ne abbiamo noleggiata una. Ovviamente tutte queste spese andranno documentate per essere risarcite.
Nel caso in cui i costi di riparazione risultano inferiori o uguali al danno comprese le spese appena menzionate e documentate è molto probabile ottenere una sentenza di condanna al risarcimento in forma specifica. Al contrario, con molta probabilità la condanna sarà per equivalente quando i danni sono molto superiori al valore di mercato, in quando potrebbe crearsi un di ingiustificato arricchimento nei confronti del soggetto tenuto a risarcire.
Se ti è piaciuto questo articolo lo puoi condividere con i tuoi amici. Per qualunque dubbio e per contribuire alla discussione lascia un commento. Richiedi una consulenza legale.
Quindi se uno ripara l auto anche a carattere di antieconomicita si sta arricchendo? Come si arricchisce pagando la riparazione? È un dato di fatto che un auto riparata ha lo stesso valore prima dell incidente anzi perde di valore un veicolo incidentato e poi riparato.
E se i denaro pagato dall assicurazione quindi per equivalente non bastano per acquistare un auto uguale?
Una cosa sono le quotazioni degli eurotax di acquisto/vendita altri sono i prezzi di vendita al privato in base alle reali condizioni Dell auto.
Poi mi chiedo perché uno deve rottamare la sua auto se è semplicemente riparabile?
Se io ho un auto che vale 100 euro e vengo tamponato? Si rompe il paraurti che la riparazione costa 500 euro cosa succede?
L auto non vale ne la riparazione ne la demolizione quindi l assicurazione non riparera l’auto non rimborsera ne demolizione ne acquisto di un altra?
Quindi potrei circolare con paraurti rotti e magari anche i fanali.
Questo vuol dire che se uno non si può permettere un auto nuova fiammante in caso di incidente non sarà rimborsato?
Non si ha diritto ad avere il proprio bene alle medesime condizioni prima del danno arrecato?