Privilegio Generale, Privilegio Speciale – Cause di Prelazione – (art. 2745 cc)

Il privilegio è una causa di prelazione concessa al creditore in funzione della natura del credito ex art. 2745 cc.

Il privilegio, generale o speciale, come abbiamo già visto, insieme a pegno e l’ipoteca, costiuisce una garanzia patrimoniale che permette al titolare di essere preferito ai creditori chirografari, non assistiti da garanzia ex art. 2741 c.c. Quando non vi sono cause di prelazioni, opera il principio della par condicio creditorum.

Il privilegio a differenza di pegno e ipoteca non viene pattuito dalla parti, viene previsto dal legislatore in ragione della particolare natura del credito. La legge stabilisce che alcuni crediti meritano una tutela più forte in ragione della loro natura, quindi concede al titolare un privilegio. Si tratta di casi eccezionali, che trovano fondamento nella legge per la particolare rilevanza sociale o giuridica del credito.

Numerosi sono gli esempi di crediti privilegiati nel codice civile e in leggi speciali: i crediti dovuti per alimenti, i crediti scaturenti da rapporto di lavoro, i crediti dovuti per tributi allo Stato.

Il privilegio può essere generale o speciale, il primo si estende su tutto il patrimonio del debitore, quello speciale solo su determinati beni.

Nel privilegio generale quando il debitore aliena alcuni dei suoi beni, il creditore – titolare del privilegio generale – non potrà agire verso il terzo che ha acquistato il bene. Pertanto, il privilegio generale non è opponibile ai terzi. La regola viene fissata dal legislatore nel primo comma dell’art. 2747 del codice civile.

Il privilegio speciale ex art. 2747 c.c. si applica su determinati beni in relazione al rapporto esistente fra il credito è il bene. In questo caso il privilegio è opponibile anche ai terzi i cui diritti siano sorti successivamente al sorgere del privilegio.

Ricapitolando, il privilegio generale non è opponibile ai terzi in merito ai diritti acquistati posteriormente al sorgere del privilegio. Il privilegio speciale è opponibile ai terzi. Questa è la fondamentale differenza. Il primo non attribuisce un diritto di sequela, il secondo si, permettendo al titolare di perseguire anche i bene acquistati da un terzo.

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Un commento

  1. salve,
    leggevo il Vs articolo, ma non sono riuscito a capire se comunque un bene mobile su cui insiste il privilegio speciale derivante da un finanziamento bancario, può comunque essere ceduto? e successivamente quando la banca viene a conoscenza della cessione potrà far valere il privilegio sul terzo acquirente.

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