Il Pegno – Che Cos’è – Principi Generali
Con il termine “pegno” si fa riferimento ad uno dei diritti reali di garanzia previsti dal nostro Codice di diritto civile.
Si tratta di un ius in re aliena – e cioè di un diritto costituito su beni di proprietà altrui destinato a coesistere con il diritto del proprietario – in virtù del quale viene attribuito al titolare dello stesso il potere di farsi assegnare, nel caso di mancato adempimento dell’obbligazione contratta dal debitore, con preferenza rispetto ad altri creditori, quanto ricavato dall’alienazione del bene su cui la garanzia è stata costituita.
Proprio per tale ragione il pegno rientra nella categoria delle cosiddette cause di prelazione creditoria previste dal nostro ordinamento.
Ma quali sono le caratteristiche dell’istituto in questione? Come nasce il pegno? Quali diritti conferisce al creditore? Per conoscere la risposta a queste domande continua a leggere questo articolo.
La costituzione del pegno.
Il pegno si costituisce attraverso un apposito accordo contrattuale tra le parti. Sebbene tale contratto possa potenzialmente realizzarsi anche in forma orale, il legislatore ha precisato che, ai fini della sua valida costituzione, il pegno relativo a crediti aventi valore superiore ai 2,58 euro – si comprenderà facilmente come tale previsione abbia di fatto limitato la possibilità di ricorrere alla forma orale per la conclusione del contratto di pegno – deve risultare da apposito atto scritto, avente data certa e contenente la chiara indicazione del credito per cui il diritto di garanzia viene costituito e del suo ammontare, nonché la descrizione del bene su cui il suddetto viene costituito.
L’oggetto del pegno.
In merito al bene oggetto del pegno è necessario evidenziare che il diritto di garanzia oggetto d’esame può essere costituito su diverse categorie di beni, in particolare:
- Beni mobili
- Universalità di beni mobili e di crediti
La giurisprudenza ammette, comunque, la liceità del c.d. pegno rotativo, sussistente allorquando le parti abbiano concordato la possibilità di sostituire con altri beni, quelli originariamente costituiti in garanzia. Perché il pegno rotativo sia valido, è necessario che i beni sostitutivi vengano consegnati al creditore e che gli stessi non abbiano, in ogni caso, un valore superiore rispetto a quelli originariamente oggetto del pegno.
Il perfezionamento del pegno.
Diversamente dall’ipoteca – diritto di garanzia costituibile su beni immobili, beni mobili registrati, ritenute dello Stato o diritti reali immobiliari, in relazione al quale il possesso del bene oggetto di garanzia resta al debitore (per saperne di più sull’ipoteca leggi qui *link precedente articolo da me redatto per mondovisure) -, ai fini della costituzione efficace del pegno è necessario che la res su cui lo stesso è stato costituito sia consegnata al creditore. Non è, quindi, sufficiente la stipulazione dell’accordo descritta in precedenza: perché il contratto si perfezioni, determinando l’effettivo insorgere in capo al creditore dei diritti connessi all’istituto in questione è, difatti, necessario che il possesso del bene su cui il pegno è stato costituito passi a tutti gli effetti al creditore.
Si parla al riguardo di spossessamento del debitore per indicare l’istituto mediante il quale il bene oggetto di garanzia viene trasferito nella disponibilità del creditore, che conseguentemente acquisisce un complesso di diritti e doveri ad esso connessi. La ratio all’origine dell’istituto dello spossessamento è riconducibile alla necessità di garantire la conoscibilità a favore di soggetti terzi dell’esistenza del pegno: data la particolare natura dei beni su cui la garanzia in questione può essere costituita (beni mobili non registrati) e la sostanziale assenza di un regime di pubblicità idoneo a mettere i terzi in condizione di conoscere l’esistenza del pegno, l’unico mezzo utilizzabile è, infatti, quello di trasferire materialmente il bene nelle mani del titolare del diritto di pegno.
Nel caso particolare in cui si costituisca il pegno di un credito è, invece, necessario, ai fini del perfezionamento del pegno, oltre all’atto scritto, anche la notifica al debitore della costituzione del pegno, ovvero l’accettazione da parte di quest’ultimo con un atto avente data certa.
I diritti del creditore pignoratizio.
Perfezionato il pegno, il creditore acquisisce – e potrà far valere laddove necessario- i seguenti diritti:
- Il diritto di distrazione, in virtù del quale il creditore ipotecario può richiedere l’espropriazione del bene su cui la garanzia è stata costituita nel caso in cui il debitore non adempisse all’obbligazione contratta. Tale diritto è esercitabile anche nel caso in cui il bene oggetto di ipoteca sia divenuto di proprietà di soggetti terzi (c.d. diritto di sequela)
- Il diritto di prelazione, inteso come il diritto del creditore di soddisfarsi direttamente – con preferenza rispetto agli altri creditori – sul ricavato della vendita dei beni oggetto di garanzia, in caso di inadempimento del debitore.
I doveri del creditore titolare di pegno.
La particolare procedura di costituzione del pegno, per il cui perfezionarsi è necessario, come precedentemente evidenziato, che il bene oggetto di garanzia venga consegnato al creditore, determina l’insorgere in capo a quest’ultimo, accanto ai diritti appena analizzati, anche di un complesso di doveri.
In particolare, il creditore pignoratizio ha il dovere di custodire il bene pignorato, di astenersi dall’uso del medesimo (salvo che l’uso sia necessario per la conservazione)e dalla costituzione di un subpegno presso altri.
Il debitore, dal canto suo, a tutela dei suoi diritti sul bene oggetto del pegno, può chiedere il sequestro del medesimo in caso di violazione degli obblighi di cui sopra da parte del creditore ovvero esigerne la restituzione dopo il totale soddisfacimento del credito (comprese spese e interessi). Può, altresì, chiedere la restituzione del pegno offrendo altra idonea garanzia reale.
Se questo articolo ti è stato utile lascia un commento!
Dott.ssa Marialuisa Barilla