I beni pubblici e usucapione della p.a.

I beni pubblici. Come si suddividono. Quando non possono essere usucapiti secondo la Cassazione.

Quest’articolo si propone di fornire una guida alla suddivisione dei beni pubblici e al loro regime giuridico secondo le norme del codice civile.

I beni pubblici si caratterizzano in quanto appartengono allo stato e sono gestiti dalla pubblica amministrazione. In qualche caso anche un bene privato, previo equo indennizzo, può diventare di proprietà dello stato nel caso in cui vi sia un interesse pubblico rilevante. Tuttavia di recente la Cassazione ha specificato che la p.a. non può in ogni caso acquisire la proprietà di un bene, soprattutto quando la proprietà in questione venga acquistata per usucapione.

Se ti interessa l’argomento continua a leggere l’articolo in cui vengono elencati i beni pubblici con la specifica della Corte di Cassazione sull’impossibilità di usucapirli da parte della p.a. in caso di operato illecito.

I beni pubblici.

I beni pubblici sono elencati nel libro III del codice civile che in particolare distingue: beni demaniali e beni patrimoniali.

I beni demaniali per essere tali devono essere beni immobili o universalità di mobili e non possono non appartenere allo stato, pertanto, vengono solitamente distinti in: beni del demanio necessario e beni del demanio non necessario. La loro caratteristica è che non possono essere né alienati, né espropriati, né usucapiti.

I beni del demanio necessario sono tali proprio per la loro natura:

· Beni del demanio marittimo: spiagge, lidi del mare, porti, rade, lagune, ecc..;

· Beni del demanio idrico: laghi, fiumi, ghiacciai, torrenti e sorgenti, ecc..;

· Beni del demanio militari: porti militari, aeroporti militari, ferrovie militari, funivie militari, fortezze, basi missilistiche ecc..;

i beni del demanio non necessario sono quelli eventuali, ovvero quelli che appartengono allo stato solo per questione di opportunità e non per natura (come i beni del demanio necessario) e si distinguono in:

· Beni del demanio stradale: strade, ecc…;

· Beni del demanio ferroviario: rotaie, ferrovie ecc..;

· Beni del patrimonio culturale: musei, templi, monumenti, ovvero tutti i beni che abbiano valore artistico, archeologico, o storico.

· Acquedotti;

I beni suddetti sono espressamente individuati, catalogati ed elencati dall’Agenzia del demanio ai sensi dell’art. 1 d.l. n. 351/2001, che procede ad ufficializzarli nella Gazzetta ufficiale, tale pubblicazione ha effetto dichiarativo.

Il bene perde la sua demanialità soltanto con provvedimento della Pubblica Amministrazione che ne fa cessare la natura di bene pubblico.

I beni patrimoniali

I beni patrimoniali sono beni immobili e beni mobili e si distinguono in beni patrimoniali disponibili e indisponibili.

I beni patrimoniali disponibili non appartengono alle categorie su descritte, pertanto non sono propriamente beni pubblici ma appartengono comunque ad un ente pubblico. Si distinguono in beni patrimoniali mobili es. il denaro, e beni patrimoniali fondiari o edilizi. I beni di questo tipo sono alienabili, espropriabili ed usucapiti.

I beni del patrimonio indisponibile, ai sensi dell’articolo 828 c.c., sono beni che non possono sottratti alla loro destinazione se non nei modi e dei tempi stabiliti dalla legge, quindi per la loro stessa destinazione e funzione sono di proprietà dello stato, ad esempio foreste, miniere o comunque tutti quei materiali destinati alla funzione di un servizio pubblico.

Riguardo all’uso possono essere distinti in:

· beni del patrimonio indisponibile ad uso esclusivo della pubblica amministrazione;

· beni del patrimonio indisponibile ad uso generale da parte di ogni soggetto indipendentemente che sia un pubblico o privato;

· beni del patrimonio indisponibile ad uso particolare ovvero da parte di solo alcuni soggetti stabiliti per legge.

Secondo la legge questi beni sono astrattamente alienabili e usucapibili da parte di privati, tuttavia ciò è possibile soltanto se viene meno la destinazione (funzione) di uso pubblico del bene e con specifica concessione amministrativa. La concessione amministrativa concede al privato un diritto condizionato che può essere sacrificato soltanto con l’insorgenza di un nuovo interesse pubblico preminente rispetto a quello del privato. In tal caso sarà compito dell’autorità pubblica che ha espropriato il privato indennizzarlo per la compressione o per la perdita del suo diritto.

Usucapione da parte della p.a.

Così come la pubblica amministrazione, al cessare dell’interesse pubblico, possa concedere al privato di appropriarsi di un bene patrimoniale, è possibile anche che accada il contrario: ovvero che un bene privato, nel caso in cui “serva” alla pubblica amministrazione, previo corretto provvedimento della p.a., ed equo indennizzo al privato, possa diventare di proprietà della stessa.

Si pensi al caso di un terreno inutilizzato di proprietà di un privato, che dietro concessione d’urgenza per l’utilizzo del fondo viene sfruttato da un’autorità pubblica “ad oltranza”(quindi ben oltre il periodo di urgenza), in astratto, se il soggetto proprietario del terreno non contesta per 20 anni l’uso da parte dell’autorità pubblica che ne ha preso possesso, il fondo per legge viene usucapito dalla p.a. che ne diventa proprietaria.

N.B.se vuoi conoscere i dati di un terreno richiedi qui visura catastale.

Ma non è così scontata la risposta, in quanto bisogna tener conto anche della natura dell’appropriazione da parte della pubblica amministrazione, se infatti questa agisce in maniera illegittima, secondo un recente indirizzo dato dalla Cassazione Civile del 20 Novembre 2019 n. 30195 “L’occupazione illegittima di un fondo da parte della P.A. e la conseguente trasformazione di un bene privato, al di fuori di una legittima procedura espropriativa o di un procedimento sanante, in quanto definisce un illecito permanente, non vale ad integrare il requisito del possesso utile ai fini dell’usucapione.” (sul punto leggi articolo L’usucapione). Quindi la p.a. che agisce occupando illegittimamente un immobile, anche ove vi sia inerzia da parte del proprietario, non ne acquista la proprietà per usucapione “non essendo sufficienti né il prolungarsi della detenzione né il compimento di atti corrispondenti all’esercizio del possesso che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.”

Concludiamo l’articolo con una celebre citazione di Aristofane sui beni pubblici “I beni pubblici pria che vengano spartiti tu divori. E come fichi palpi, strizzi co’ tuoi diti quanti debban render conti, per sentir quale è maturo, quale è acerbo.”

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Dott.ssa Martina Cardia

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