Impugnazione Iscrizione Ipotecaria Equitalia Anche Senza Comunicazione ex art. 6 L. 212/200

L’impugnazione Iscrizione Ipotecaria Equitalia è possibile anche nel caso in cui non viene rispettata la comunicazione dell’articolo 6 della legge 212/2000. L’amministrazione finanziaria deve assicurare al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati.

Dal giorno della comunicazione dell’avvenuta iscrizione decorre il termine di 60 giorni per proporre impugnazione. Ma il contribuente può ugualmente impugnare l’iscrizione ipotecaria richiesta da Equitalia anche in assenza di tale comunicazione. E’ quanto ha chiarito la Corte di Cassazione, sez. tributaria, con la recente ordinanza n.12309 del 18 maggio scorso.

La Corte di Cassazione ritorna dunque sul tema dell’ipoteca legale e della relativa iscrizione ipotecaria. In un precedente articolo avevamo esaminato due importanti pronunce della Corte. Con l’ordinanza del 27 giugno 2017 n. 16049 la Corte di Cassazione aveva chiarito che è nulla l’iscrizione ipotecaria legale in caso di in caso di mancata notifica del preavviso di ipoteca. Mentre con l’ordinanza n.22159 del 22 settembre 2017 la Corte aveva poi chiarito che è nulla la cartella di pagamento e la conseguente iscrizione di ipoteca legale in mancanza di notifica della stessa cartella.

Con la nuova ordinanza, la Corte invece affronta la questione della mancata comunicazione dell’iscrizione ipotecaria da parte dell’Agenzia di riscossione e della possibilità per il contribuente di impugnare ugualmente l’iscrizione ipotecaria e le cartelle di pagamento ad essa collegata.

Vale la pena ricordare che ai sensi dell’art. 6 L. 2012/2000, l’amministrazione finanziaria deve garantire al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati.

A tale fine deve provvedere comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. L’amministrazione finanziaria ha dunque l’obbligo di informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione.

Ma cosa succede se l’amministrazione finanziaria non comunica un atto al contribuente, come ad esempio nel caso in analisi, l’avvenuta iscrizione ipotecaria?

Nel caso concreto, un contribuente aveva impugnato l’iscrizione ipotecaria di cui era venuto casualmente a conoscenza, e della quale non aveva mai ricevuto notifica da parte dell’agenzia di riscossione. Contemporaneamente impugnava anche le cartelle di pagamento per le quali era stata fatta l’iscrizione ipotecaria, dichiarando di non aver ricevuto notifica nemmeno di queste. Il contribuente dichiarava di aver avuto conoscenza di tale situazione nei suo confronti, da ispezioni fatte in conservatoria autonomamente.

La commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso sulla base che il contribuente non aveva prodotto documentazione alcuna da cui risultasse l’iscrizione di ipoteca e neanche documentazione da cui risultasse la data in cui il contribuente, recatosi presso la conservatoria, era venuto a conoscenza dell’iscrizione ipotecaria. Ad avviso dei giudici tributari mancando, dunque, la documentazione attinente all’iscrizione ipotecaria e la data presumibile in cui il ricorrente era venuto a conoscenza dell’iscrizione stessa, il ricorso era inammissibile né era possibile giudicare sulla connessione tra l’iscrizione ipotecaria e la documentazione relativa alle cartelle di pagamento.

Tale sentenza veniva confermata anche dalla Commissione tributaria regionale. Il contribuente proponeva pertanto ricorso in Cassazione lamentando che la sua volontà era quella di impugnare esclusivamente le cartelle di pagamento mentre, mentre con riguardo all’iscrizione ipotecaria, aveva chiesto di ordinarne la cancellazione come effetto del previo annullamento delle cartelle impugnate. Contestava dunque la mancata pronuncia sull’annullamento delle cartelle e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per l’omessa produzione della documentazione relativa all’iscrizione ipotecaria che costituiva soltanto uno degli atti impugnati.

A suo avviso ai sensi della normativa in materia non era necessario fornire la prova del giorno in cui era venuto casualmente a conoscenza dell’iscrizione ipotecaria.

La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso ha accolto il ricorso del contribuente giudicando erronea la pronuncia della Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto che il contribuente, il quale aveva affermato di non aver avuto conoscenza né delle cartelle prodromiche né dell’atto di iscrizione ipotecaria, avrebbe dovuto dare la prova della tempestività del ricorso proposto mediante certificazione attestante il giorno in cui, recatosi in Conservatoria, aveva avuto conoscenza casuale dell’iscrizione ipotecaria.

La Cassazione infatti richiamando l’art. 19, lettera e bis, del decreto legislativo numero 546/92 ha ricordato che il concessionario deve effettuare la comunicazione dell’iscrizione ipotecaria a norma dell’articolo 6 della legge 212/2000, secondo cui l’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, e dell’articolo 17 della legge 212/2000, secondo cui le disposizioni della legge stessa si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari di organi diretti dell’amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di qualunque natura.

La Cassazione osserva che il termine di 60 giorni previsto dall’art. 21 del decreto legislativo 546/1992 per proporre impugnazione decorre dalla comunicazione dell’iscrizione ipotecaria sia perché lo prevede la norma stessa sia in quanto la conoscenza certa della data da cui decorre il termine per il gravame risponde ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione.

In caso contrario, il concessionario si troverebbe a non avere mai certezza della inoppugnabilità dell’iscrizione ipotecaria.

Osserva ancora la Corte che se la comunicazione non ha avuto luogo, come nel caso in analisi, il contribuente ha comunque la facoltà di proporre ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza senza che debba fornire al riguardo la prova del giorno in cui ha avuto notizia non formale dell’esistenza dell’iscrizione ipotecaria.

Inoltre la Corte di Cassazione ha voluto evidenziare che in caso di inesistenza della comunicazione di iscrizione ipotecaria, si deve presumere l’ignoranza dell’esistenza del provvedimento. Ignoranza che cessa nel momento di proposizione del ricorso. In tali casi, è onere della Agenzia di riscossione eccepire che il contribuente aveva avuto conoscenza del provvedimento in data antecedente. Cosit statuendo ha accolto il ricorso del contribuente rinviando la questione alla Commissione Tributaria regionale per una nuova analisi.

In conclusione dunque, da tale sentenza si deduce che il contribuente ha sempre facoltà di impugnare l’iscrizione ipotecaria, anche se non ha ricevuto la relativa notifica.

Ma come conoscere se si è subito un’iscrizione ipotecaria?

E’ sufficiente effettuare una visura ipotecaria per soggetto fisico, per conoscere se vi siano gravami giudiziali sul soggetto in questione.

Vale la pena ricordare che la visura ipotecaria può essere effettuata infatti non solo su immobile o persona giuridica ma anche sulla persona fisica.

Avv. Paola Zarzaca

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