La Revoca della Donazione per Ingratitudine e Sopravvenienza di Figli.
La revoca della donazione è possibile soli in casi determinati casi espressamente previsti dal legislatore con gli artt. 801 e 803 del codice civile.
La revoca della donazione è un istituto che opera solo in casi determinati: del resto, che senso avrebbe revocare una cosa donata? Perché richiederne la restituzione?
Victor Hugo diceva “mentre la tasca si svuota, il cuore si riempie”, questa frase, rispecchia lo spirito di liberalità che caratterizza la donazione. Il donante, depaupera in modo disinteressato parte dei suoi beni per donarli a un altro.
Se vuoi conoscere in quali casi il legislatore concede al donante il diritto di ricorrere all’istituto della revoca della donazione può continuare a leggere questo post.
Il diritto prevede due casi eccezionali in cui l’ordinamento autorizza il donante ad usare la revoca della donazione (a meno che non si parli di donazione obnuziale e remuneratoria ex artt. 785 e 770 c.c.).
Si tratta di casi in cui “ubi maior minor cessat” cioè, bisogna operare un giudizio di bilanciamento tra gli interessi in gioco in modo da tutelare il più rilevante.
Questi casi sono espressamente elencati dall’articolo 800 del codice civile e, precisamente, si parla di: revoca per ingratitudine (art. 801 c.c.) , revoca per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.).
In cosa consiste, che cos’è la revoca della donazione per ingratitudine (art.801c.c.)
Si tratta del caso in cui il donatario abbia posto dei comportamenti lesivi del decoro e dell’onore del donante o dei suoi parenti più prossimi. In particolare l’articolo 801 c.c. ne specifica le modalità: “La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta (2652) che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell’Articolo 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436”.
Per meglio dire, si tratta di un comportamento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità assoluta nei confronti del donante, o comunque il porre in essere, da parte del donatario, un comportamento suscettibile a ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante, espressivo di un sentimento di avversione nei suoi confronti (Cass. Civ. n.22013/2016).
Diventa piuttosto ovvio in questi casi “punire”, seppur in modo indiretto, l’ingratitudine del donatario, che macchiandosi di tali colpe si è reso irriconoscente dell’atto di liberalità disposto in suo favore.
Il donante o gli eredi (in caso di sua morte) avranno la possibilità di ricorrere all’azione di revoca della donazione appena descritta al fine di riapropriarsi di quanto donato al donatario immeritevole. Il termine per l’azione di revoca della donazione è di un anno, decorrente (a pena di decadenza), dal giorno in cui il donante o i suoi eredi sono venuti a conoscenza della causa che consente l’azione suddetta.
La revoca della donazione per sopravvenienza di figli (art.803 c.c.)
Altro caso, è la sopravvenienza di figli a norma dell’articolo 803 c.c.,che espressamente recita:“Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale (250 e seguenti), fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio. La revocazione può essere domandata anche se il figlio donante era già concepito al tempo della donazione.”
Si tratta del caso in cui il donante, al momento della donazione, non avesse messo in conto la possibilità di avere dei figli o che questi sarebbero improvvisamente sopraggiunti; si pensi al caso di un figlio non ancora concepito, oppure un figlio di cui non si conosceva l’esistenza.
In tale circostanza, il legislatore presume che, ove il disponente avesse saputo di avere dei figli, probabilmente non avrebbe elargito degli atti di liberalità (al fine di destinarli ai figli).
L’azione di revoca della donazione per sopravvenienza di figli, consente al donante, di rivalutare l’opportunità della donazione a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio o conoscenza della sua esistenza, al fine di fronteggiare gli obblighi di mantenimento e istruzione del figlio minore. Ne consegue, che di regola tale azione non è proponibile in caso di figli maggiorenni (Cass. Civ. n. 6761/2017).
Il termine per proporre l’azione di revoca della donazione da parte del donatario è di cinque anni dalla nascita del figlio, o dal giorno in cui se ne ha avuto conoscenza.
Si capisce bene, la ratio di quest’istituto è la tutela della famiglia, ritenuta di maggior rilevo rispetto all’interesse del donatario di mantenere lo status quo.
Cosa succede quando è stata ottenuta l’azione di revoca della donazione.
La sentenza costitutiva di revoca, sancisce il preciso ordine al donatario di restituire al donante quanto ricevuto dalla donazione.
La disciplina degli articoli 807 e 808 del codice civile, regola gli effetti della revoca con riguardo al donatario e ai terzi.
Per quanto riguarda il donatario (art.807 c.c.), lo stesso sarà tenuto alla restituzione dei “beni in natura, se esistono ancora, e i frutti relativi a partire dal giorno della domanda. Se il donatario ha alienato i beni deve restituirne il valore avuto riguardo al tempo della domanda e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa”
Si tratta pertanto di un effetto retroattivo della revoca, che consiste quindi nel conferire al donante il potere di ripristinare la situazione precedente alla donazione.
Diversamente, se il donatario abbia alienato a terzi la res donata, l’ordinamento deve tener conto dei due interessi contrastanti: da un lato, quello di sventare la possibilità che il donatario o i suoi eredi di sfuggire all’obbligo di restituzione del bene, dall’altro quello di tutelare e garantire i terzi acquirenti in buona fede.
Cosicché a norma dell’articolo 808 c.c. “La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa. Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.”.
In tal modo sembra che l’ordinamento abbia trovato un giusto compromesso tra gli interessi in gioco.
L’erede del donante può richiedere la restituzione dell’immobile donato? C’è un modo per tutelarsi?
Spesso, quando l’oggetto della donazione è un immobile, possono sorgere dei dissapori da parte dei figli del donante, che venendosi spogliati di una “ fetta” del patrimonio del de cuius (defunto), possono agire al fine di riprendersi il bene oggetto della donazione.
Siffatta questione, è al confine con il diritto successorio ed è bene fare una piccola precisazione in merito: è assolutamente intangibile da parte del de cuius, disporre della quota legittima spettante agli eredi legittimari (art.556 c.c.); questi sono essenzialmente gli eredi più prossimi, (coniuge, figli, nipoti, genitori) i quali se vengono lesi nella quota che spetta loro (chiamata quota legittima), possono agire mediante un’azione, chiamata “riduzione della legittima”, volta a recuperare la parte di eredità che spetta loro per legge.
È estremamente probabile allora, il caso in cui l’erede venendo donato un’immobile che poteva spettargli di diritto di proprietà a un terzo possa agire per riprenderselo. Come tutelarsi?
Di recente, l’ordinamento ha assunto un nuovo espediente ritenuto perfettamente legittimo: la possibilità di far firmare all’erede una “rinuncia a contestare la donazione”, un atto nel quale lo stesso rinuncia di effettuare un’azione di restituzione dell’immobile. Se il donatario non conosce gli eredi del donante e vuole rintracciarli, potrà ricorrere alla visura di “rintraccio eredi”per conoscerne il domicilio e sottoporgli l’atto da firmare.
L’atto in questione, può essere firmato già quando il donante è ancora in vita e, potrà essere annotato nei registri immobiliari a margine della donazione. Agendo il tal senso, il donatario si assicura che quel l’immobile non potrà essere aggredito dagli eredi bene e cosi facendo potrà anche alienarlo a terzi. Per conoscere tutte le formalità dell’immobile è sufficiente un’ispezione ipotecaria.
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Dott.ssa Martina Cardia