Cos’è la Donazione, Oggetto della Donazione e Tipologie di Donazione.
Cos’è la donazione? L’istituto della donazione è disciplinato dall’art. 769 del codice civile.
La donazione è un contratto in cui uno dei due contraenti dona qualcosa di sua proprietà all’altro.
Quanto volte nella vita di tutti giorni sentiamo parlare di donazione?
L’appartamento ai coniugi è stato donato dal nonno, i genitori donavano la casa al figlio a patto che si prendesse cura degli stessi, l’anziano vicino dona un quadro di valore al giovane vicino che è sempre stato molto rispettoso e gentile nei suoi confronti etc..
Ma come funziona il contratto donazione, quanti tipi di donazione esistono, quando è valido, che forma deve essere usata?
Se sei interessato all’argomento, nelle righe che seguono spiegheremo i concetti base di questo antico istituto ma sempre attuale e largamente utilizzato ai giorni nostri.
La causa del contratto di donazione è lo spirito di liberalità (animus donandi) del donante nei confronti del donatario.
Lo spirito di liberalità, consiste nella consapevolezza dell’uno di attribuire all’altro un vantaggio patrimoniale, effettuato a titolo di mera e spontanea elargizione: cioè fine a se stesso.
Essendo quindi regolato dallo spirito di liberalità, la donazione è un contratto a titolo gratuito.
Come si stipula il contratto di donazione?
Un puro contratto di donazione richiede la forma solenne dell’atto pubblico ed è necessario che siano presenti due testimoni (Legge Notarile n. 89/2013). Affinché la donazione vada a buon fine, il donatario deve accettare espressamente la donazione fatta dal donante (art 782 c.c.). Il contratto si perfeziona quindi: o direttamente durante la stesura dell’atto pubblico di donazione (se il beneficiario della donazione è presente) oppure quando l’atto di accettazione del donatario viene notificato al donante (salvo donazioni di modico valore art.783c.c.).
Altro presupposto, è la capacità disporre del donante,(art. 774 c.c.), intesa come piena capacità di quest’ultimo di disporre dei propri beni, ovvero, capacità di agire; ciò comporta che non possono validamente donare i minori (con l’eccezione prevista dallo stesso art. 774), interdetti o inabilitati, o persone incapaci d’intendere o di volere(art. 775 c.c.).
Diversamente, si parla di capacità di ricevere del donatario: per accettare la donazione è sufficiente che il beneficiario della donazione abbia la capacità di agire, mentre se si parla di acquistare qualcosa (es. immobile) è necessaria anche la capacità giuridica. A tale riguardo, sembra opportuno precisare una deroga a tale principio: la possibilità di disporre donazione a favore del nascituro (anche non ancora concepito) che, a noma del combinato disposto degli articoli 321 e 784 c.c., può essere effettuata a patto che il genitore del prescelto donante sia vivente al momento dell’atto di donazione.
Cosa può essere oggetto di donazione?
Di regola tutti i beni facente parte del patrimonio del donante possono essere donati, a eccezione di:
- Art.771 c.c.: Beni futuri (a meno che si tratti di frutti non ancora separati);
- Art. 769 c.c.: Beni di proprietà altrui (in quanto il donante può disporre solo di un suo diritto).
Quanti tipi di donazione esistono?
Le tipologie di donazione, possono essere suddivise in donazioni motivate e donazioni indirette.
Cosa sono le donazioni motivate?
Le donazioni remuneratorie, modali, obnuziali.
L’essenza del contratto di donazione è lo spirito di liberalità tipicamente del donatario come persona che, in modo disinteressato, depaupera una parte dei suoi beni.
Tuttavia, sebbene il motivo della donazione sia un fattore poco rilevante ai fini della determinazione del contratto, vi sono dei casi in cui il diritto decide di darne rilevanza. In questi casi si parla di donazioni motivate.
In questa categoria possono essere inserite le donazioni remuneratorie (art.770c.c.), le donazioni modali (art.793c.c.) e le donazioni obnuziali (art785c.c.).
Qual è la particolarità delle donazioni remuneratorie?
La donazione remuneratoria è caratterizzata dalla rilevanza giuridica che assume “il motivo” dell’attribuzione patrimoniale. Questa, è strettamente legata al comportamento del destinatario della donazione nei cui confronti “ la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti, o comunque come una speciale remunerazione di attività svolta” (Cass.Civ. n. 19578/2016).
Quindi, siamo in presenza di donazione remuneratoria in caso di:
- donazione fatta per gratitudine che il donante prova nei confronti del destinatario,
- ammirazione dei confronti dello stesso,
- nel caso in cui sia stato donato un compenso per un servizio reso al donante (es. compenso al medico per aver guarito un paziente).
La donazione remuneratoria deve essere costituita con le forme della legge previste per la donazione (Cass.Civ. n.10262/2016).
Una volta fatta la donazione, essa non potrà essere revocata per ingratitudine sopravvenuta.
In cosa consistono le donazioni modali?
Il donante può inserire nell’atto di donazione anche alcune clausole, tra cui il “modus”, in tal caso la donazione è definita modale.
La donazione modale, è un particolare tipo di donazione, in cui il donante appone quindi un onere al destinatario della donazione. In particolare, il donante, a parte il principale scopo della donazione persegue un altro fine (secondario) che raggiungerà attraverso il compimento dell’onere da parte del beneficiario (es. genitore che dona la casa al figlio con l’onere di assistenza nei suoi confronti).
È opportuno precisare che lo spirito di liberalità non si dissolve con l’apporre il modus alla donazione, in quanto l’onere in questione non assume carattere di corrispettivo (Cass. Civ. n.6925/2015). La finalità perseguita nel contratto resta comunque lo spirito dell’atto di liberalità e la disciplina che segue è quella tipica delle donazioni.
Cosa sono le donazioni obnuziali?
Quando la donazione è effettuata con riguardo a un preciso motivo, e tale motivo è un futuro matrimonio, questa, viene indentificata come donazione obnuziale.
Essa può essere quindi compiuta sia dagli sposi tra loro sia da soggetti terzi, e può avere per beneficiario uno solo dei coniugi o entrambi, o ancora i figli nascituri tra questi.
La donazione obnuziale è la più peculiare tra le tipologie di donazioni modali, in quanto, in deroga alla disciplina delle donazioni in generale, questa, non necessita di accettazione esplicita da parte del beneficiario.
Si perfeziona già nel momento in cui la volontà del donante è portata a conoscenza del donatario.
Tuttavia, per espletare i suoi effetti, sarà necessaria l’effettiva celebrazione del matrimonio (es. si pensi alla tipica donazione fatta da un lontano parente a favore di uno dei due coniugi, lo sposo/a ne potrà beneficiare solo a nozze celebrate). Ove si voglia effettivamente controllare che il matrimonio sia stato celebrato, potrà essere richiesto un certificato di matrimonio.
Cosa sono le donazioni indirette?
La figura della c.d. donazione indiretta (art.809 c.c.) ricorre nel momento in cui il fine di liberalità (arricchimento del beneficiario) è raggiunto non attraverso un contratto di donazione, ma mediante un negozio giuridico diverso.
Allora come distinguere le donazioni dirette dalle donazioni indirette? Di recente, la Suprema Corte, con sentenza del 27 luglio 2017 n. 18725, ha stabilito che “la donazione diretta è un contratto fra donante e donatario la cui unica funzione è quella di realizzare direttamente, per puro spirito di liberalità, l’arricchimento di quest’ultimo con conseguente depauperamento del donante, mentre nella donazione indiretta questa funzione è ulteriore rispetto a quella propria dello strumento giuridico utilizzato.”
Si può concludere quindi che il dicrimen per distinguere le due fattispecie va ricercato nelle modalità giuridiche in cui viene realizzato l’atto di liberalità. Difatti, secondo la Suprema Corte, parliamo di donazione indiretta quando l’arricchimento del beneficiario è una conseguenza ulteriore che deriva da atti o negozi giuridici che hanno una propria causa (come ad esempio una rinuncia abdicativa od un contratto a favore del terzo) si persegue cioè un risultato ulteriore agli altri effetti prodotti dallo strumento giuridico utilizzato.
Di Conseguenza, seguirà la disciplina del negozio utilizzato nel caso concreto (es. pagamento di un debito altrui art.1180 c.c.).
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Dott.ssa Martina Cardia