Il contratto di comodato: cos’è il contratto di comodato precario e il comodato atipico
Il contratto di comodato: disciplina. Cos’è il contratto di comodato precario e il comodato atipico secondo la giurisprudenza.
Si sente dire di frequente “nessuno fa niente per niente”, quest’espressione sta a significare che non si fa nulla senza avere qualcosa in cambio, i romani parlavano di “do ut des” ti do affinché tu mi dia … concetto questo vecchio quasi come il mondo. Ma è vero?
In realtà, il mondo del diritto prende in considerazione dei casi in cui le affermazioni suddette non sembrano essere del tutto vere, o per meglio dire, disciplina dei negozi giuridici a titolo gratuito: tra questi spicca sicuramente il comodato.
Poniamo il caso in cui abbiamo una casa al mare che non utilizziamo, un caro amico ci chiede la casa in prestito per poter trascorrere le vacanze lì con la famiglia, in questo caso stipuliamo un contratto di comodato.
O ancora, mettiamo il caso, un cui il nostro stereo si sia rotto e lo chiediamo in prestito al vicino affinché ci consenta di poterlo usare per dare una festa che abbiamo organizzato, anche qui possiamo stipulare un contratto di comodato. Tale contratto, altro non è che un prestito senza alcunché in cambio.
La domande che ci poniamo adesso sono: Come viene disciplinato il comodato? Quali sono le sue caratteristiche?Vi sono altre tipologie di comodato ammesse dalla giurisprudenza? Cos’è il comodato precario? Si può stipulare un contratto di comodato atipico?
Se vuoi conoscere la risposta a queste domande continua a leggere l’articolo in cui viene definito il contratto di comodato nella sua forma tipica e si chiarisce cosa sia il contratto di comodato precario e il contratto di comodato atipico secondo la recente giurisprudenza.
Il contratto di comodato.
Il contratto di comodato è disciplinato nel capo XIV del codice civile e definito dall’articolo 1803. L’articolo recita “ il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.”
La caratteristica del contratto in questione è proprio la gratuità dell’istituto che essenzialmente lo differenzia dagli altri istituiti affini.
Tale tipologia contrattuale viene stipulata tra il comodante (ovvero colui che presta l’oggetto) e il comodatario (colui al quale l’oggetto viene prestato) è infatti un contratto “ intuitus personae” poiché vincolante tra le sole due parti, il comodatario infatti ha l’obbligo di non concedere l’oggetto donato e terzi.
Per quanto attiene la natura del contratto la giurisprudenza è pacifica nel definirlo come “reale” in quanto si perfeziona con la consegna della cosa, anche se secondo la Cassazione Civile sent. n. 25222/2015, non sembra necessario che vi sia la traditio materiale della cosa, in quanto se l’oggetto si trova già nella disponibilità del comodatario è sufficiente il mero mutamento del titolo di detenzione.
L’oggetto del comodato può consistere in una cosa mobile o in un immobile e nel momento in cui il comodatario ne assume la disponibilità dovrà assumersene gli obblighi previsti dall’articolo 1804 c.c. “Il comodatario tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.”
Gli obblighi sopra indicati sono legittimi in quanto la ratio dell’istituito è proprio quella della restituzione del bene oggetto del comodato.
L’articolo 1809 c.c. disciplina la restituzione del bene, chiarendo che la stessa deve essere effettuata alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine quando il comodatario se ne è servito in conformità di contratto.
Ciò sta a indicarci due cose: la prima è che il contratto di comodato può anche non avere pattuito un termine entro in quale l’oggetto debba essere concesso in comodato; la seconda è che essendo un contratto a forma libera, entrambi i soggetti possono liberamente decidere anche condizioni diverse nell’esecuzione contrattuale.
Il Comodato precario
Ai sensi dell’articolo 1809 c.c. il contratto di comodato tipico prevede la restituzione entro un tempo determinato, tuttavia il comodante può chiederne l’immediata restituzione in caso di urgente e impreveduto bisogno.
Ma come sopra anticipato, nel contratto di comodato può anche non essere determinata una durata precisa entro la quale l’oggetto debba essere restituito, questo caso è tipizzato nell’articolo 1810 del codice civile, rubricato “ comodato senza determinazione di durata”. L’articolo recita“Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede”.
Questo particolare caso viene definito “comodato precario”, infatti, tale tipologia si caratterizza in quanto la scadenza della validità del vincolo dipende dalla volontà del comodante che può esercitarla “ad nutum” mediante la richiesta dalla restituzione del bene. Secondo la giurisprudenza tradizionale la richiesta di restituzione del bene dà luogo all’immediato scioglimento del vincolo e se il comodante trattiene presso di sé il bene ne diventa automaticamente detentore abusivo “sine titulo”.
La cassazione Sez. Unite n. 3168/2011 (in senso conforme anche Cass.Civ. n. 24468/2014) ha inoltre chiarito che a norma dell’articolo 1810 c.c. il termine può essere risultare dall’uso cui la cosa doveva essere destinata “in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo; in mancanza di tale destinazione, invece, l’uso del bene viene a qualificarsi a tempo indeterminato, sicché il comodato deve intendersi a titolo precario e, perciò, revocabile ad nutum da parte del proprietario”.
Il comodato precario (senza termine) è spesso utilizzato anche per gli immobili. Il ricorso a tale tipologia contrattuale si pone ad esempio, nel caso in cui i genitori concedano al figlio appena sposato un appartamento, stipulando un comodato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare (per conoscere il nucleo familiare di un soggetto richiedi qui certificato di stato di famiglia). In tal caso ci troviamo dinnanzi ad un ipotesi di comodato a tempo indeterminato in quanto non è prevedibile il momento in cui la destinazione del bene cesserà e, sul bene immobile, si viene a creare un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari. Sul punto, la Cassazione in varie sentenze ( Sez. Un. n. 13603/2004, conf. Cass.civ. 3072/2006, Cass.Civ. n.24838/2014) ha ritenuto operare un eccezione al recesso ad nutum da parte del comodante, essendogli consentito il recesso solo nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno ai sensi dell’articolo 1809, comma 2, segnato dai requisiti della urgenza e non previsione.
Il comodato atipico.
Il contratto di comodato può essere liberamente stipulato dalle parti, sia in forma scritta che in forma orale, e le parti possono liberamente decidere se apporre delle modifiche al contratto “tipico” di comodato ai sensi 1803 c.c.
Se ciò accade, ci si trova dinnanzi ad una figura contrattale atipica, creandosi quindi un comodato “atipico”. La giurisprudenza si è più volte dibattuta nel qualificare tale tipologia contrattuale, che può trovarsi spesso al confine con altri contratti tipizzati, quali mutuo, locazione ecc., specialmente crea problemi il caso in cui il contratto di comodato stipulato non sia configurabile neppure come comodato precario. In tal senso al fine di sopperire a tale problematica, si è espressa la Cassazione con recente sentenza n. 9796 del 9 Aprile 2019, la quale ha infine chiarito che “In tema di comodato, nel caso in cui le parti abbiano vincolato l’efficacia del rapporto al venir meno dell’utilizzazione del bene concesso in godimento secondo gli accordi convenuti (ovvero al venir meno degli scopi statutari dell’ente comodatario), la circostanza che i termini dell’accordo non consentano di individuarne un’ipotesi di comodato con determinazione di durata, ai sensi dell’art. 1809 c.c., non comporta automaticamente la qualificazione del rapporto alla stregua di un contratto di comodato senza determinazione di durata con potere di recesso ad nutum del comodante, ai sensi dell’art. 1810 c.c., spettando al giudice di merito il compito di verificare se l’assetto di interessi individuato dalle parti non sia riconducibile a un accordo negoziale di natura atipica, meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c., avente a oggetto la regolazione del potere del comodante di pretendere la restituzione del bene concesso in godimento, attraverso la sua sottrazione alla regola dell’esercizio discrezionale (ad nutum), in modo che lo stesso comodante sia autorizzato ad esercitarlo unicamente al ricorrere delle condizioni convenute dalle parti.”
Comunque lo si ponga in essere, possiamo concludere che il comodato puro è un contratto essenzialmente a titolo gratuito e perciò risponde in qualche modo ad esigenze altruistiche, del resto come diceva Publilio Siro “Il ricordo di un bene fatto è una ricompensa sufficientemente grande”.
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Dott.ssa Martina Cardia
Mi è piaciuto molto questo articolo, perché inquadra con chiarezza le diverse fattispecie e ipotesi in tema di comodato anche alla luce dei recenti attesti giurisprudenziali
Attesti=arresti
Ho trovato molto chiara ed esauriente, nella lucida sintesi, la materia affrontata Renato papa