Fermo Amministrativo: La Vendita dell’Automobile è Inefficace

La vendita dell’automobile gravata dal fermo amministrativo non produce effetti, soprattutto se la vendita sia stata fatta per arrecare un pregiudizio ai creditori. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23950 pubblicata il 12 ottobre 2017.

E’ bene spiegare che il fermo amministrativo è l’atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti, mediante gli agenti concessionari della riscossione, “bloccano” e per l’appunto “fermano” un bene mobile del debitore o di un eventuale coobbligate, iscritto nei pubblici registri, al fine di poter soddisfare i propri crediti.

In tali casi gli agenti della riscossione provvedono a notificare l’avviso di fermo amministrativo. Da questo momento in poi, il veicolo è fermato, nel senso che fino a quando il debitore non provvederà a saldare il proprio debito, non potrà utilizzare e dunque circolare con il veicolo in questione. Si parla in tal caso delle c.d. ganasce fiscale.

In caso di mancato adempimento da parte del debitore, l’agente di riscossione procederà poi con l’esecuzione forzata ottenendo soddisfazione del proprio credito dal ricavato della vendita del veicolo.

Le limitazioni restano in capo al veicolo anche in caso di vendita successiva all’iscrizione del fermo amministrativo. In questo caso infatti il veicolo, ugualmente, non potrà circolare né potrà essere cancellato dal PRA. Sul punto consiglio del leggere il nostro post sulla rottamazione di auto con fermo amministrativo.

E’ sempre utile e conveniente, prima di acquistare un veicolo usato, dunque controllarne lo status attraverso una semplice visura pressoil pubblico registro automobilistico (PRA)

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione di cui all’ordinanza in premessa, riguarda per l’appunto una vendita del veicolo sottoposto a fermo amministrativo, successiva alla relativa iscrizione. Il ricorrente, infatti, dopo aver ricevuto la notifica di fermo amministrativo, aveva ceduto la proprietà dell’ automobile alla convivente. L’agente di riscossione citava in giudizio i due conviventi per la dichiarazione di inefficacia di tale passaggio di proprietà.

Ad avviso dell’agenzia di riscossione il passaggio di proprietà era stato effettuato dai convenuti in giudizio, nella piena consapevolezza che tale negozio avrebbe arrecato pregiudizio agli interessi del creditore.

I convenuti contestavano la domanda sulla base che la donna, avendo fatto ingresso in Italia nell’anno 2008, non poteva essere a conoscenza di circostanze della vita personale e patrimoniale del convivente relative agli anni precedenti e dunque non era conoscenza della notifica del fermo amministrativo.

Il tribunale accoglieva il ricorso dell’agenzia di riscossione, contro la sentenza i convenuti proponevano appello che però veniva rigettato.

I conviventi hanno proposto dunque ricorso in cassazione adducendo due motivazione. Con il primo motivo i ricorrenti deducono ai sensi dell’articolo 360, n. 4, c.p.c., la nullità dell’atto di citazione, ai sensi dell’articolo 164, 4 comma, c.p.c. per violazione dell’articolo 163, nn. 3 e 4 c.p.c. e la nullità dell’atto di citazione per violazione dell’articolo 163, nn. 3 e 4 c.p.c. e conseguente nullità delle sentenze di merito. I ricorrenti lamentano al riguardo che nell’atto di citazione non era presente alcuna indicazione precisa circa la qualità di creditore in capo all’agente di riscossione Equitalia, non potendo dunque individuare i crediti per i quali si procedeva né di consentire di identificare l’effettivo ente pubblico creditore delle somme pretese dal ricorrente e per il quale agiva Equitalia.

La corte rileva che il motivo è inammissibile anche perché si tratta del medesimo motivo proposto alla Corte d’Appello e rigettato da quest’ultima in quanto aveva rilevato che i crediti erano perfettamente individuati tramite le cartelle di pagamento, regolarmente notificate, con la trascrizione dei relativi ruoli.

Ad avviso della corte la riproposizione di tale motivo andava effettuata contestando le argomentazioni adottate dalla Corte di Appello, mentre i ricorrenti si sono limitate a proporre il motivo senza addurre giustificazione a sostegno.

Con il secondo e terzo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 2729 c.c. e dell’articolo 116 c.p.c. riguardo all’inammissibilità della prova fondata sulla cd. doppia presunzione. Ad avviso dei ricorrenti, la Corte di Appello aveva fondato al propria decisione sulla base di una prova ricavata da una semplice serie di presunzioni semplici e non da presunzioni legali.

Contestavano altresì l’inadeguatezza delle presunzioni poste a sostegno della decisione impugnata,in quanto riferite a presunzioni semplici e non legali, come il profilo relativo alla convivenza tra le parti ricorrenti. Infatti la corte di Appello aveva presunto la conoscenza da parte della donna convivente delle vicende patrimoniali del ricorrente sulla base della convivenza sentimentale; tale presunzione era dunque fondata sulla massima di esperienza secondo cui “in una coppia legata da vincolo sentimentale di convivenza i soggetti della relazione comunichino reciprocamente circostanze che riguardano la vita in comune”.

Ad avviso della Corte però tali doglianze non possono essere giustificate dal fatto che la ricorrente, avendo fatto ingresso in Italia nell’anno 2008, non poteva essere a conoscenza di circostanze della vita personale e patrimoniale de ricorrente relative agli anni precedenti. La corte di Cassazione considera infatti tale circostanze un dato evanescente.

Alla luce di ciò dunque la Corte conferma la sentenza di appello rigettendo il ricorso.

La Corte di Cassazione ha dunque ritenuto nullo il passaggio di proprietà dell’autovettura gravata del fermo amministrativo effettuato nella consapevolezza di arrecare un pregiudizio al creditore:

  • sia in considerazione della contestualità tempistica tra notifica del fermo amministrativo e trasferimento di proprietà,
  • sia in considerazione del rapporto sentimentale e di convivenza esistente tra i due i ricorrenti.

In tema di fermo amministrativo dell’automobile ricordiamo che è sempre possibile averne notizia, consultando il pubblico registro automobilistico (PRA), con una visura sulla targa il database pubblico in cui sono tenuti tutti i dati relativi alle autovetture, sia quelli tecnici dell’automobile che i dati anagrafici del proprietario nonché eventuali passaggi di proprietà effettuati. Per conoscere il dettaglio di ogni formalità ed avere anche un documento con valore legale si consiglia di eseguire una visura storica pra sul veicolo.

Con una semplice visura nel pubblico registro automobilistico è possibile dunque conoscere se l’automobile è gravata da qualche pregiudizio legale.

In tema di notifiche atti dell’agente di riscossione puoi leggere questo post sulla decadenza delle cartelle esattoriali.

Per sapere se una cartella è prescritta ti consiglio invece di leggere il nostro post sulla prescrizione.

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Avv. Paola Zarzaca

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Un commento

  1. Buona sera .avrei bisogno di un consiglio..io nel 2018 ho venduto la mia macchina .presso un’agenzia che fa i passaggi..dopo che hanno visualizzato che la mia macchina era pulita, senza sanzioni o fermi abbiamo fatto il passaggio. . Oggi mi chiama il banditore dicendomi che non poteva rivendere la macchi a x che c’è un Fe. Amministrativo del 2017..come mi devo comportare ? X che la macchina è risultata pulita ? E io non ero mai stato avvisato del fermo …PS. a evo delle multe e canoni RAI. poi ho fatto la rottamazione del debito che sto tranquillamente pagando..grazie

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