Compilazione e valore del CID – Guida 2020

Come si compila il CID. Il valore delle dichiarazioni rese nel CID.

Quando si verifica un sinistro stradale si possono verificare le seguenti ipotesi: o i soggetti coinvolti si mettono d’accordo per una risoluzione placida sugli eventuali danni ai propri autoveicoli senza sottoscrivere alcunché, oppure i conducenti compilano il c.d. “Cid” ovvero un modulo di constatazione amichevole che riporta tra l’altro le dinamiche dell’incidente.

I soggetti hanno quindi la facoltà di scegliere se ricorrere alla stipulazione del modulo cid oppure se non farlo, non vi è un obbligo diretto: tuttavia, al fine del risarcimento dei danni da parte dell’assicurazione RCA, compilare il modulo di constatazione amichevole risulta più conveniente, in quanto l’assicurazione è tenuta a risarcire i danni entro 30 giorni dalla domanda. In mancanza della constatazione amichevole il risarcimento avviene più o meno in 60 giorni, oltre i tempi tecnici per effettuare gli accertamenti sull’entità dei danni subiti dagli autoveicoli (se vuoi saperne di più sull’argomento leggi articolo sinistro stradale senza cid).

Posto allora la rilevante convenienza di stipulare il modulo di constatazione amichevole, risulta utile innanzitutto capire cosa debba essere inserito nel suddetto modulo: quindi di fatto come si compila il CID.

Come si compila il CID.

Il modulo di constatazione amichevole viene anche chiamato impropriamente “modulo blu”, per il colore di questo documento. Il modulo è suddiviso il due parti: parte A e parte B in cui andranno inseriti i dati relativi a ciascuna autovettura convolta nel sinistro.

Quindi i dati da inserire nelle rispettive parti A e B sono:

  • Generalità e recapiti dei conducenti e degli intestatari dell’autoveicolo (se i conducenti non sono i proprietari);
  • Generalità e recapiti dei testimoni che hanno assistito all’incidente;
  • Generalità e recapiti dei feriti coinvolti nell’incidente (se ci sono feriti);
  • Generalità delle assicurazioni RCA in cui sono assicurati i veicoli;
  • Targa e tipologia dei veicoli coinvolti (vuoi conoscere la targa di un veicolo richiedi qui visura targa pra);
  • Data a luogo dell’incidente;
  • Descrizione delle modalità dell’incidente;
  • Descrizione dei danni visibili alle vetture;
  • Indicazione dell’autorità che è intervenuta al momento nell’incidente;
  • Sottoscrizioni delle parti.

N.B. per quanto riguarda la descrizione delle modalità e dei danni scaturiti dall’incidente nel modulo vi sono degli appositi “box” nei quali è possibile indicare “lo scontro” e segnare una X sulle parti delle vetture danneggiate (ad es. tamponamento: verrà apposta la X sul portabagagli dell’auto).

Il valore delle dichiarazioni rese nel Cid.

Il Cid non deve essere per forza compilato da ciascuna parte, è necessario un solo modulo CID.

Ciò che è importante nel suddetto modulo è la sottoscrizione da parte dei soggetti che lo compilano: infatti, se il foglio blu, viene sottoscritto da entrambe le parti, le dichiarazioni rese al suo interno vincoleranno entrambe le parti, quindi il cid ha egual valore per entrambe; se invece il modulo viene sottoscritto da parte di uno solo dei soggetti convolti, il valore delle dichiarazioni rese varrà soltanto per colui che l’ha sottoscritto.

Di regola però viene sottoscritta da entrambe le parti ed ha valore di confessione tra le stesse, il modulo, è redatto in quattro copie, una è l’originale le altre tre copie carbone saranno destinate: una all’altra parte incidentata e le altre due saranno presentate alle rispettive assicurazioni dei veicoli. I moduli devono essere presentati all’assicurazione entro tre giorni dall’incidente.

Una volta ricevute le copie del Cid, le assicurazioni possono: o credere alle dichiarazioni ivi contenute e procedere poi al risarcimento, oppure possono anche effettuare dei controlli (mediante propri periti) per verificare se la dinamica dell’incidente è stata differente.

Per quanto attiene quindi al valore delle dichiarazioni rese nel Cid, queste fanno “fede“ di regola per le parti o per la sola parte che l’ha sottoscritto.

Tuttavia è necessario riportare una recente sentenza della Corte di Cassazione la quale, proprio sul valore delle dichiarazioni contenute nel modulo, ha in realtà chiarito con sentenza n. 25770 del 14 Ottobre 2019, che “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 2733, comma 3, c.c.”

Quindi, ove si arrivasse in giudizio, proprio in virtù del valore confessorio (art. 2733 c.c.) delle dichiarazioni rese nel CID, deve comunque essere il giudice a valutarne l’apprezzabilità liberamente.

Concludiamo l’articolo con un messaggio positivo nato dalla mente di Gilles Villeneuve “Ho rivisto quell’incidente e penso di aver imparato qualcosa anche da quello. C’è sempre qualcosa da imparare”.

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Dott.ssa Martina Cardia

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