Illegittima Segnalazione Centrale Rischi: Risarcimento Danni

L’Illegittima segnalazione Centrale Rischi ha causato negli ultimi anni un aumento del contenzioso fra gli intermediari bancari ed i propri clienti sia privati che imprese.

Che cosa è la segnalazione alla Centrale dei Rischi?

La Centrali dei Rischi è un sistema informativo gestito dalla Banca d’Italia. La funzione della Centrale dei Rischi è quella di dare informazioni a tutti gli intermediari del settore creditizio riguardo l’affidabilità di un cliente. A tal uopo gli intermediari comunicano con cadenza mensile alla Banca d’Italia la lista dei debitori il cui debito sia superiore ad € 30.000 oltre ogni credito in sofferenza riguardo a finanziamenti superiori a € 30.000.

Pertanto, accedendo alla Centrale dei Rischi è possibile conoscere tutti i soggetti che hanno un’esposizione superiore ad € 30.000 anche se i pagamenti sono regolari, oltre a quelli che hanno dei ritardi per prestiti superiori ad € 30.000.

Questo sistema permette di valutare meglio l’affidabilità dell’azienda o privato che richiedono un prestito.

Chi può accedere alle informazioni contenute nella banca dati?

  • Il diretto interessato, in ogni momento può essere inoltrata richiesta per conoscere la propria posizione all’interno della Centrale dei Rischi.
  • Gli intermediari finanziari. Tutti gli istituti possono accedere al sistema per verificare se la persona che sta chiedendo un prestito, mutuo o finanziamento sia presente nella lista.

Il cliente deve versare in uno stato di insolvenza effettiva. Da un mero ritardo non può scattare una segnalazione. L’istituto deve fare una valutazione complessiva per verificare che vi sia un reale stato di insolvenza (Grave e non transitorio). 

Fatte queste premesse, vediamo di capire quando ci troviamo di fronte ad un’illegittima segnalazione centrale rischi.

1) La prima ipotesi si ha quando l’istituto non ha avvisato il cliente almeno 15 giorni prima della segnalazione.

Il preavviso deve essere inviato mediante lettera con avviso di ricevimento. Numerose sentenze hanno statuito che il preavviso deve essere inviato almento 15 giorni prima della segnalazione. In caso contrario, ci troviamo di fronte ad un’illegittima segnalazione centrale rischi.

2) La seconda ipotesi si ha quando l’istituto ha valutato erroneamente lo stato di insolvenza. Come abbiamo detto il mero ritardo non è sufficiente ma bisogna vedere la posizione globale del cliente all’interno dell’istituto. Sul punto si veda si segnala la sentenza n. 23093/2013 della Corte di Cassazione.

3) Il terzo caso è quello del mancato aggiornamento della segnalazione successivamente alla riduzione del credito accertato con una sentenza od un accordo transattivo fra le parti.

Si può ottenere il risarcimento del danno successivamente ad un’illegittima segnalazione centrali rischi? La risposta ovviamente è si.

Sono risarcibili sia danni materiali che danni morali. La prova del danno materiale spetta a colui che lamenta il danno. Si pensi al rifiuto di un mutuo, dove la causa principale sia stata la segnalazione illegittima in Banca d’Italia. Bisognerà produrre i documenti dai quali si evince che tale segnalazione ha giocato un ruolo determinante nella concessione del mutuo. Ad esempio, la mancata concessione ha fatto sfumare all’imprenditore un affare dal quale avrebbe potuto trarre € 50.000. Tutti questi fatti devono essere provati in giudizio. Oltre al danno morale è possibile ottenere anche il risarcimento del danno morale, generalmente quantificato in via equitativa dall’organo giudicante.

Al fine di ottenere il risarcimento del danno da illegittima segnalazione centrale rischi si può fare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario o instaurare direttamente un giudizio civile. Quale dei due è preferibile non si può dire a priori senza aver fatto un’indagine sul caso concreto.

Oltre alla Centrale Rischi, gestita dalla Banca d’Italia, vi sono anche le c.d. SIC ( Società di Informazioni Creditizie). Sono strutture private che raccolgono informazioni riguardo ai prestiti o finanziamenti concessi dagli intermediari che aderiscono a questi consorzi. Quelle più conosciute sono le Banche dati Crif, CTC, Cerved.

Le Visure Crif, CTC e Cerved possono essere chieste solo dai rispettivi interessati.

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