I Diritti e Doveri dei Coniugi ex artt. 143, 144 e 147 del Codice Civile.
I Diritti e Doveri dei Coniugi, ovvero gli obblighi che scaturiscono dal matrimonio civile sono disciplinati dagli artt. 143, 144 e 147 del Codice Civile.
Dei diritti e doveri dei coniugi se ne occupa anche la Costituzione. L’articolo 29 stabilisce che: “la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”.
La famiglia, come società naturale, è basata sull’ancestrale bisogno dell’uomo e della donna di unirsi reciprocamente al fine condividere la propria esistenza e dare vita a nuovi esseri umani che, a loro volta, contribuiranno alla società.
Ma, al di là dell’aspetto naturale e romantico della condivisione della propria vita tra un uomo e una donna, quali sono gli obblighi che nascono dal matrimonio? Quali effetti sorgono nel momento in cui si dice il “sì” della vita? In cosa consistono i diritti e doveri di cui persino Arthur Schopenhauer parlava: “Il matrimonio è una decisione che dimezza i diritti e raddoppia i doveri”. In questo scritto, spieghiamo cosa comporta il contrarre matrimonio dal punto di vista degli obblighi personali tra i coniugi.
Se sei interessato e vuoi conoscere i diritti e doveri dei coniugi così come disciplinati dal legislatore italiano continua a leggere questo post.
Quando sorgono i diritti e doveri dei coniugi?
Sia il matrimonio civile che il matrimonio concordatario (canonico con effetti civili), danno vita agli stessi effetti civili.
Nel diritto civile, l’istituto del matrimonio è inteso come atto giuridico (attinente alla fase costitutiva/celebrativa del vincolo coniugale), e come rapporto giuridico, ovvero, l’insieme di diritti e doveri dei coniugi.
Ma, in quale momento nasce il matrimonio come rapporto giuridico? Intuitivamente si pensa al momento della celebrazione delle nozze.
Tuttavia, è bene fare una piccola disamina sulle modalità di celebrazione del matrimonio.
Nel matrimonio civile, affinché il matrimonio produca i suoi effetti, è necessario che prima della celebrazione del matrimonio, vengano effettuate “le pubblicazioni” a cura dell’ufficiale di stato civile, queste, devono restare affisse nella casa comunale almeno per otto giorni (di cui due domeniche). La ratio, è quella di rendere conoscibile ai terzi, che i nubendi hanno deciso di contrarre matrimonio, al fine di permettere un eventuale opposizione alla celebrazione dello stesso.
Successivamente, a tale fase (preventiva e necessaria), seguirà la celebrazione del matrimonio.
La celebrazione, è compiuta nella casa comunale dinanzi a un ufficiale di stato civile (sindaco, vice sindaco, suoi delegati, consigliere comunale o i cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale, ovvero, tutte quelle persone maggiorenni che godono di diritti politici e civili) che procederà ad effettuare lettura degli articoli 143 c.c. (Diritti e doveri dei coniugi), 144 c.c. (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 c.c.(Dovere verso i figli) del Codice Civile.
Inoltre, domanderà agli sposi la volontà di prendersi reciprocamente in marito e moglie, una volta ricevuta la risposta affermativa li dichiara uniti in matrimonio. Il tutto avviene alla presenza di almeno due testimoni.
Subito dopo la celebrazione del matrimonio, viene compilato l’atto di matrimonio (nella parte I dei registri dello stato civile), viene letto e firmato dai coniugi, dai testimoni e dall’ ufficiale di stato civile riportando la data del matrimonio.
Dalla firma dell’atto nascono i diritti e doveri dei coniugi. All’atto di matrimonio seguirà la copia dell’atto di matrimonio (conforme all’originale), dove viene riportata qualsiasi annotazione scritta nella pagina del registro di stato civile sulla quale è stato steso l’atto stesso, oltre che ogni informazione relativa al matrimonio (dove è stato celebrato, quando, da chi, i testimoni ecc..).
Nel matrimonio concordatario (canonico con effetti civili): le pubblicazioni devono essere richieste sia dagli sposi che dal parroco celebrante il matrimonio, al fine di stabilire un rapporto di collaborazione tra autorità civile ed ecclesiastica. Dopo tre giorni dalle pubblicazioni, l’ufficiale di stato civile (in mancanza di opposizioni al matrimonio), conferisce un nulla osta alla celebrazione e ne da comunicazione al parroco.
Il giorno della celebrazione del matrimonio canonico, il parroco oltre effettuare gli adempimenti religiosi del rito, da lettura degli articoli del codice civile 143 c.c. (Diritti e doveri dei coniugi), 144 c.c. (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 c.c.(Dovere verso i figli).
Durante la cerimonia, viene compilato un atto di matrimonio in doppio all’originale, in aggiunta a quello destinato all’archivio parrocchiale, e (entro cinque giorni dalla celebrazione del rito nuziale) lo stesso, deve essere trasmesso dal parroco all’ufficiale dello stato civile al fine di trascriverlo nei registri dell’atto di matrimonio del comune di appartenenza degli sposi. In tal modo, il matrimonio, diventerà efficace anche dal punto di vista civile.
Nell’atto firmato durante il rito, i coniugi possono inserire le specifiche dichiarazioni (scelta del regime patrimoniale dei coniugi, eventuale esistenza di figli) che acquistano efficacia giuridica nell’ordinamento statale a decorrere dallo stesso giorno della celebrazione. Da quel momento sorgono tutti i diritti e doveri tipici del matrimonio.
Anche in caso di trascrizione tardiva, gli effetti del matrimonio si producono dalla data della celebrazione.
Quali sono i diritti e doveri dei coniugi che nascono dal matrimonio?
In entrambe le cerimonie descritte le costanti sono: la copia dell’atto di matrimonio e la lettura degli articoli 143,144 e 147 del codice civile. Questo, perché i suddetti articoli descrivono in cosa consiste lo status di marito e moglie.
In particolare, l’articolo 143 c.c., rubricato (diritti e doveri dei coniugi) specifica i seguenti doveri:
- Dovere di fedeltà: il coniuge deve essere fedele all’altro, e l’infedeltà è riferita non soltanto alla relazione sessuale, ma anche a qualsiasi tipo di relazione sentimentale (anche virtuale), con altra persona;
- Dovere di assistenza morale e materiale: il coniuge deve sostenere “moralmente” l’altro, ovvero, incoraggiarlo, sostenerlo, aiutarlo e rispettarlo, ed è tenuto a farlo anche “materialmente” cioè contribuendo in concreto alle esigenze materiali di cui ha bisogno;
- Dovere alla collaborazione nell’interesse della famiglia: ciascun coniuge deve contribuire alle spese della famiglia in relazione alla propria capacità di lavoro e personale, si tratta di un reciproco mantenimento della famiglia;
- Dovere alla coabitazione: i coniugi a sensi dell’articolo 144 c.c. fissano il luogo di residenza familiare secondo le esigenze di entrambi, affinché possano adempiere al meglio agli obblighi suddetti e rendano effettivo lo spirito di “condivisione di vita” che hanno assunto.
Esiste tuttavia il rovescio della medaglia, infatti, ai doveri suddetti per il marito corrispondono gli stessi diritti per la moglie e viceversa, di conseguenza i diritti in questione sono:
- Diritto alla fedeltà: marito e moglie hanno il diritto di non essere traditi;
- Diritto all’assistenza morale e materiale: marito e moglie hanno diritto a prendersi cura l’uno dell’altro materialmente e moralmente;
- Diritto alla collaborazione nell’interesse della famiglia: marito e moglie si devono aiutare reciprocamente a sostenere al meglio la propria famiglia;
- Diritto alla coabitazione: marito e moglie hanno il diritto di condividere lo stesso tetto.
È necessario specificate che i diritti e doveri sopra elencati sorgono in capo ad entrambi i coniugi in maniera eguale.
Ai sensi dell’articolo 29 della Costituzione “marito e moglie acquistano gli stessi diritti e gli stessi doveri”, poiché il matrimonio (dopo la riforma del ‘75), è fondato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, posti nella condizione di parità tra di loro.
L’ultimo obbligo che andiamo ad analizzare è quello previsto dall’articolo 147 c.c. “Doveri verso i figli”. Questo è un dovere che non sorge tra marito e moglie, ma diversamente sorge in capo a entrambi nei confronti della loro prole. Infatti, entrambi hanno il medesimo obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, in relazione alla propria capacità.
Ciascun genitore ha un dovere autonomo e concorrente con quello dell’altro nei confronti della prole ed è l’unico dovere che non viene meno neppure in caso di scioglimento del matrimonio.
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Dott.ssa Martina Cardia
Complimenti
Nello stesso comune,i due coniugi regolarmente sposati, possono risiedere in due abitazioni diverse?