Diritto al nome art. 6 c.c.: come scegliere il nome del neonato secondo la legge italiana.

Il diritto al nome del bambino: quali nomi è possibile scegliere secondo la legge italiana.

In cosa consiste il diritto al nome? Quando e come registrare il nome del bambino? Quali nomi è possibile scegliere? Esistono limiti imposti dalla legge?

“Che cos’è un nome? Quella che noi chiamiamo rosa anche chiamata con un’altra parola avrebbe lo stesso profumo soave” diceva Sheakespeare. Ma, seppur vero, il nostro ordinamento riconosce un vero e proprio diritto al nome, come espressione del più ampio diritto all’ identità personale.

In questo articolo, cercheremo di capire gli aspetti pratici e legali del nome scelto per il neonato, se sei interessato all’argomento e vuoi conoscere la normativa continua a leggere l’articolo.

Cos’è il diritto al nome?

Il Codice Civile, nell’articolo 6, stabilisce che “ogni persona ha il diritto al nome”. Il nome è composto dal prenome (ossia il nome) e il cognome.

Il diritto al nome, è tutelato ai sensi dell’ articolo 7 c.c. “ la persona alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dell’uso che altri indebitamente ne faccia può chiederne giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo risarcimento danni” e ai sensi dell’articolo 8 c.c. secondo cui, l’azione suddetta, può essere esperita non soltanto dal titolare del nome ma anche da chi “abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari e degne di essere protette.”

Le azioni consentite a tutela del diritto al nome sono: azione di reclamo e azione di usurpazione, entrambe tendono a inibire l’uso improprio/indebito del nome.

La ratio della disciplina risiede nell’interesse della persona fisica (o giuridica) di preservare e la propria identità personale.

A chi tocca scegliere in nome del neonato?

Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza, la scelta del pronome del neonato spetta congiuntamente a entrambi i genitori.

Nel caso in cui i genitori non siano d’accordo tra loro sul nome da dare al bambino dovranno recarsi al Tribunale per i minorenni. Il giudice tenterà di proporre le soluzioni che riterrà più utili nell’interesse della famiglia e del bambino, nel caso in cui comunque non si trovi un accordo, il giudice stabilisce che il nome sarà scelto dal genitore ritenuto più idoneo alla cura dell’interesse del figlio. Nel frattempo, l’ufficiale di stato civile, deve comunque redigere un atto di nascita con il nome comunicato alla dichiarazione di nascita.

Successivamente, il nome potrà essere modificato all’esito del giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni.

Diversamente, se uno dei due genitori non era presente al momento della registrazione del nome del bambino, e l’altro a sua insaputa ha dichiarato un nome diverso da quello concordato, il genitore ingannato potrà opporsi con apposita istanza alla prefettura, ma solo se il nome sia ridicolo, vergognoso o di origine naturale. In questo caso deciderà il Prefetto con apposito decreto.

Quando deve essere registrato all’anagrafe il bambino?

La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (art. 7) stabilisce che il neonato abbia il diritto a essere registrato immediatamente dopo la nascita.

Quindi, subito dopo la nascita del bambino, uno dei due genitori, il medico o comunque una persona che abbia assistito al parto( es. ostetrica) deve compilare una dichiarazione in cui viene indicato: il nome e il sesso del neonato e la data di nascita con l’annotazione dell’ora e del luogo. Tutte queste informazioni costituiscono il corpo dell’atto di nascita.

Questa dichiarazione deve avvenire: entro tre giorni dalla nascita presso la direzione sanitaria dell’ospedale, oppure entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune del luogo dove è nato il bambino.

Se per qualche ragione c’è stato un ritardo nella comunicazione del nome, tale ritardo deve essere motivato.

Quali nomi si possono dare al bambino? Esistono dei limiti imposti dalla legge?

La legge lascia ampia discrezionalità ai genitori di scegliere il nome del proprio figlio, salvo che questo non violi determinate regole stabilite nell’articolo 34 del D.P.R. n. 369 del 2000. Le regole in questione sono le seguenti:

  • Imporre al bambino lo stesso nome del padre, o di un fratello o sorella attualmente viventi (non è ammesso il JUNIOR , es. Mario Rossi JUNIOR);
  • Assegnare come nome un cognome (es. Rossi Bianchi);
  • Attribuire al nato un nome ridicolo o vergognoso (es. Topolino, Storpio, Venerdì, Tarzan);
  • Ai figli sconosciuti non si può dare un nome dai cui si possa risalire all’origine familiare(es. Bianca Rossi);
  • I nomi stranieri possono essere dati purché siano scritti con le lettere del nostro alfabeto (A,B,C, es. non possono essere usati nomi giapponesi scritti in giapponese)

Quanti nomi si possono dare al bambino?

L’altra regola è prevista nell’articolo 35 del D.P.R. n. 369 DEL 2000, di recente modificato dalla legge n. 219 del 2012. Secondo la quale “Il nome del bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre” e ancora “Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.”.

Quindi, la legge del 2012, consente ai genitori di assegnare al proprio figlio anche più nomi (massimo tre), separati dalla virgola dal primo, che risulteranno soltanto negli estratti dell’atto di nascita e non nei certificati anagrafici del comune (es. carta d’identità). In tal modo, colui che è stato registrato con due o più nomi, da adulto, non sarà costretto a firmare con scrivendoli tutti, ma basterà il primo nome e il cognome.

Che succede se viene dato al bambino un nome illecito?

Se i genitori del neonato, al momento della registrazione abbiano dato un nome illecito al bambino, l’Ufficiale di Stato civile deve avvertire i genitori della illiceità del nome e, se questi si rifiutano di modificarlo, deve comunque procedere alla registrazione dell’atto di nascita.In seguito, deve subito avvertire il procuratore della Repubblica, quest’ultimo a sua discrezione, valuterà se procedere o meno con un giudizio di rettificazione del nome.

Si può cambiare il nome? Se sì, come?

L’articolo 6 del codice civile afferma che “Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.”

La legge quindi, consente di cambiare nome e anche cognome, ma affinché questo avvenga, deve sussistere, come presupposto, una motivazione di rilevanza oggettiva e di carattere eccezionale.

Tuttavia, la giurisprudenza è stata generosa nel vagliare le possibili ragioni che possono spingere una persona a cambiare nome: infatti, tale procedura, in realtà è negata soltanto nel momento in cui vi è un interesse pubblico talmente rilevante da prevalere sull’interesse del privato a cambiare nome.

Pertanto, le ragioni possono essere molteplici e atipiche, la legge non le specifica singolarmente.

Per cambiare nome, ci si deve recare presso gli uffici della prefettura di appartenenza (della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione si trova l’atto di nascita) e richiedere la documentazione da compilare, inserendo le ragioni che supportano la richiesta e le modifiche che si intendono attuare al nome.

L’istanza, sarà poi valutata dal prefetto il quale vaglierà le motivazioni addotte e deciderà se accogliere o meno la richiesta di cambio nome.

Se il prefetto accoglie la richiesta di cambio nome, viene autorizzata la pubblicazione di un riassunto della domanda, questa sarà affissa per 30 giorni nel comune di nascita o in quello di residenza. In mancanza di opposizioni, si da avviso che è stata eseguita tutta la procedura (e non sono state fatte opposizioni) e se corretta, viene emanato un decreto del Ministero degli Interni, che ne darà poi notifica al colui che ha chiesto il cambio nome.

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Dott.ssa Martina Cardia

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